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Diisocianati: cosa sono e quali rischi comportano

diisocianati

Cosa sono i diisocianati e quali sono i principali rischi per la salute degli operatori industriali e professionali che li manipolano. Cosa dice la normativa in materia e cosa prevede la formazione per i lavoratori esposti.

Articolo tratto dalle slide per il formatore di EPC EditoreUso sicuro dei diisocianati” di Corrado Silla

Cosa sono i diisocianati e dove si utilizzano

I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici.
Sono utilizzati in un’ampia gamma di settori e applicazioni (ad es. schiume, sigillanti, rivestimenti) in tutta l’UE, con un tonnellaggio totale di circa 2,5 milioni di tonnellate all’anno.

Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5 000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato.
E’ necessario pertanto limitare l’uso industriale e professionale, nonché l’immissione in commercio dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele.

Gli usi sono i più svariati, molto spesso sono utilizzati in miscele bicomponenti quando è necessaria una polimerizzazione del composto.

Quali sono i prodotti contenenti diisocianati?

I prodotti poliuretanici, che possono essere prodotti dai diisocianati sono moltissimi:

Sono compresi in questa categoria una grande varietà di prodotti con caratteristiche, quali la densità e la rigidezza, molto diverse tra loro con una vasta gamma di applicazioni:

Chi è esposto ai diisocianati?

Non solo i lavoratori sono esposti ai diisocianati. Esiste infatti un’esposizione dei lavoratori ed un’esposizione non professionale

Rischio di esposizione ai diisocianati

Il 6 ottobre 2016 la Germania presentò un fascicolo per l’avvio della procedura di restrizione:

Sono classificati in modo armonizzato come:

Tossicità dei diisocianati

Il pericolo principale che fa scattare la proposta di restrizione è la sensibilizzazione respiratoria ai diisocianati che può portare a:

Sensibilizzazione respiratoria ai diisocianati

La sensibilizzazione respiratoria può essere indotta:

Devono essere prese in considerazione entrambe le vie di esposizione.

Per entrambe le vie non è nota una soglia e non è chiara né l’interazione quantitativa né il meccanismo di interazione tra la via inalatoria e la via cutanea

Diisocianati e patologie correlate all’esposizione

Le patologie correlate all’esposizione dei diisocianati son correlate a:

Diisocianati: il Regolamento UE 2020/1149

Il Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1907/2006 del 18.12.2006 R.E.A.CH.: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals introduce un sistema di controllo globale delle sostanze chimiche:

Il 3 agosto 2020 è pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione recante la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diisocianati e le miscele che li contengono.

Cosa prevede la normativa

La modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 che introduce nell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH) la seguente la voce «74. Diisocianati» e prevede che, a partire dal 24 agosto 2023, le miscele per usi industriali e professionali che contengono diisocianati, singolarmente e in combinazione, in concentrazione superiore allo 0,1% in peso, non potranno essere più utilizzati se il datore di lavoro o il lavoratore autonomo non garantiscano al fornitore che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati.

Diisocianati formazione

La formazione prevede che sia erogata su tre livelli in base all’utilizzo che viene fatto dei diisocianati, al tipo di ciclo produttivo, ai sistemi di aspirazione e ai possibili contatti cutanei: maggiore è l’esposizione maggiore è il livello della formazione erogata.

Come deve essere la formazione

La formazione deve essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale, in Italia deve essere conforme all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e il docente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.

La formazione deve prendere in considerazione tutte quelle variabili legati al tipo di prodotto, agli ingredienti nella miscela, all’imballaggio e al ciclo produttivo che non è possibile stabilire a priori e sono specifici per ogni azienda.

Per saperne di più consulta le slide di EPC Editore

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