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DL Covid 1/2022 convertito: Super Green Pass per lavoratori ultracinquantenni e tutte le novità

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In Gazzetta Ufficiale il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (coordinato con le LEGGE 4 marzo 2022, n. 18) che ha introdotto, fra l’altro, l’obbligo di Super Green Pass per i lavoratori dai 50 anni di età in su nei luoghi di lavoro pubblici e privati (a partire dal 15 febbraio), nuovi obblighi vaccinali per il settore della formazione.

Vediamo di seguito cosa prevede il Decreto, le novità emerse in sede di conversione del Decreto, cosa è cambiato dal 15 febbraio per l’accesso ai luoghi di lavoro e quali attività in base al DL 1/2022 sono accessibili con Green Pass base.

DL 1/2022 convertito: cosa prevede?

Il DL 1/2022 oltre all’obbligo di Super Green Pass per gli ultracinquantenni sui luoghi di lavoro pubblici e privati, contiene ulteriori previsioni:

DL 1/2022 convertito: tutte le novità

In sede di conversione, il Decreto ha visto crescere il numero dei suoi articoli. Fra le novità emerse in sede di conversione:

Super Green Pass e lavoro: cosa cambia dal 15 febbraio 2021?

In base alle disposizioni del DL 1/22 (art.1), a partire dal 15 febbraio 2022

[L’Art. 1 del DL 1/22 inserisce gli Art 4 quater, quinquies e sexies al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, imponendo così l’obbligo vaccinale a tutti i cinquantenni (Art. 4 quater), e l’obbligo di Super Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati per tutti i lavoratori dai 50 anni di età.]

Super Green pass per i lavoratori 50enni: cosa deve fare il datore di lavoro fino al 15 giugno 2022?

In base al nuovo Art. 4-quinquies del DL 44/2021 (punto 2) a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro pubblici e privati ed anche i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria devono:

Cosa rischia un lavoratore cinquantenne senza Super Green pass?

Se un lavoratore dai 50 anni di età:

sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

La violazione delle disposizioni in materia di Super Green Pass comporta la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (la sanzione è irrogata dal prefetto)

Obblighi vaccinali: quali sanzioni per chi non si vaccina?

In base al nuovo Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in caso di soggetti che :

Chi irroga la sanzione per i non vaccinati?

L’irrogazione della sanzione è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19.

Pertanto, il Sistema Tessera Sanitaria viene autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall’Anagrafe Nazionale Vaccini e al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Come viene irrogata la sanzione ai non vaccinati

Cosa succede al lavoratore ultra cinquantenne che si vaccina?

Il DL 1/2022 all’articolo 9-septies, sostituisce il comma 7 prevedendo il rientro immediato del lavoratore che scelga di vaccinarsi.

((E’ in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione)).

Accesso alle attività con Green Pass base: le nuove regole dal 20 gennaio 2021

All’Art.3 del DL 1/2022 si prevede che,

a partire dal 20 gennaio 2022 sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green pass base (da tampone/guarigione/vaccinazione)l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:

a partire dal 1° febbraio 2022,è consentito l’accesso con Green pass ordinario per

Per approfondire in materia di Green Pass e Super Green Pass

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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