Volontariato e sicurezza sul lavoro

Cooperative e Organizzazioni di volontariato, chiarimenti sugli obblighi di sicurezza sul lavoro

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In Gazzetta ufficiale arriva la Legge di Conversione n.118/2025 del DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95, noto come Decreto OMNIBUS 2025: al suo interno disposizioni “urgenti” per le attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e per infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Non manca però anche un riferimento alla sicurezza sul lavoro: il Decreto riporta l’interpretazione autentica dell’art.3-bis del D.Lgs. n.81/2008 (il Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro- TUS) relativamente all’applicazione del Decreto 81 a Cooperative e Organizzazioni di Protezione civile.

Vediamo qual è l’interpretazione del ruolo di queste organizzazioni secondo il legislatore.

Articolo 3 del Testo Unico di Sicurezza: il Capo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008

Il Decreto OMNIBUS 2025 (all’art. 6 quater) fornisce l’interpretazione autentica del comma 3-bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’articolo 3 del TUS, lo ricordiamo, definisce il “Campo di applicazione” del Testo Unico di Sicurezza che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Nell’articolo poi (commi 2 e ss.) si spiega come si applica il Decreto per Forze armate e di Polizia, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e strutture giudiziarie, attività lavorative a bordo delle navi. Ma anche, fra gli altri, ad organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, uffici all’estero.

Per tutte queste realtà il TUS si applica “tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”…

Articolo 3 comma 3-bis: interpretazione autentica del ruolo delle organizzazioni di volontariato

Il comma 3-bis dell’articolo 3 del TUS, oggetto di interpretazione autentica da parte del DL OMNIBUS 2025, riguarda l’applicazione del TUS per cooperative sociali (definite dalla L.381/991) e organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco.

In base all’interpretazione autentica fornita dal Governo, queste organizzazioni “non possono  in  alcun  modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente” per le finalità, ovvero gli obblighi ed i divieti del datore di lavoro e del Dirigente per la sicurezza, dettagliati nell’articolo 18 del TUS.

 ((Art. 6 quater 

Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei
volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori
comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo
essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità
di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del
2008.))

Cooperative e organizzazioni di volontariato e Protezione civile: gli obblighi di sicurezza sul lavoro

In base all’interpretazione autentica fornita dal Legislatore nel Decreto OMNIBUS 2025, le Cooperative, le Organizzazioni di volontariato per la Protezione Civile, Croce Rossa, VV.F. e Soccorso alpino non sono sottoposti agli obblighi propri del Datore di lavoro e del Dirigente di cui all’art.18 TUS. E di conseguenza, non sarebbero obbligati, fra gli altri compiti, alla nomina del medico, alla designazione degli addetti all’emergenza (incendio e primo soccorso), all’individuazione dei preposti e a tutti gli altri numerosi obblighi previsti per Datore di Lavoro e Dirigente, due figure cardine del Sistema Istituzionale della Prevenzione.

Tuttavia, lo ricordiamo, l’interpretazione autentica fornita dal Governo esclude l’equiparazione di questi Enti a “Datore di Lavoro” e “Dirigente” per la sicurezza solo per le finalità del solo articolo 18 del TUS non di altri articoli del TUS.

L’equiparazione invece resterebbe del tutto valida per tutti gli altri obblighi propri del datore di lavoro e del dirigente previsti dagli altri articoli del TUS: pertanto, quelle Organizzazioni sarebbero tenute a valutare tutti i rischi e nominare il RSPP (art.17) in attesa del Decreto ministeriale che dovrebbe adeguare le disposizioni del Decreto 81/2008 e svolgere la valutazione dei rischi (art.28) secondo le modalità previste dal TUS (art.29).

Le disposizioni attuative dell’art. 3, comma 3-bis del D.Lgs.81/08

Ricordiamo infatti, che l’art.3-bis del D.Lgs. n.81/2008 (che è stato così introdotto dall’art. 13-quater, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito in L.191/2023) prevede che le disposizioni del Testo Unico di Sicurezza si applichino “tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Il Decreto in questione è il DIM 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», Min. Lavoro e Politiche Sociali.

Il Decreto è stato integrato dal DPCM 25 novembre 2013 del Dipartimento protezione civile che riporta l’“Aggiornamento degli indirizzi comuni per l’applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell’allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012″.

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Antonio Mazzuca

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro a.mazzuca@insic.it M. 3351739668