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Controllo e Vigilanza sui luoghi di lavoro: ruolo e competenze di ASL e INL, indicazioni operative dalla Conferenza Stato-Regioni

Ispezioni

Il 22 luglio scorso la Conferenza Stato-Regioni ha sancito un Accordo sulle “Indicazioni operative sull’attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Al suo interno i criteri e principi di riferimento per INL e ASL nello svolgimento dell’attività ispettiva alla luce delle novità introdotte dal Decreto Fiscale convertito (decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

Cosa prevede l’Accordo? Mettiamo in risalto alcuni passaggi del Documento riportato in integrale nel testo in PDF con i richiami operativi all’attività di vigilanza sul territorio.

Indicazioni operative su attività di vigilanza in sicurezza sul lavoro: cosa prevede l’Accordo?

L’Accordo

Vigilanza sul lavoro: Indicazioni dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022, obiettivi

Il Documento redatto in seno al “Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su/lavoro” ex art 5 del D.lgs. n.81/2008, fornisce indicazioni per le attività di controllo e vigilanza, nel rispetto delle prerogative istituzionali, di autonomia organizzativa ed operativa di ciascun Ente con l’obiettivo di:

Coordinamento nella programmazione e nell’attività di vigilanza sui luoghi di lavoro: i criteri dell’Accordo Sato-Regioni del 22 luglio 2022

Il Documento definisce alcuni principi e criteri per assicurare la coerenza e l’uniformità dell’azione ispettiva, nel rispetto della programmazione già avviata dalle ASL, consentendo di. ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, sulla base di priorità di intervento.

Gli obiettivi sono:

Programmazione dell’attività di vigilanza: tipologie di vigilanza sui luoghi di lavoro

L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 luglio definisce e distingue le seguenti tipologie di vigilanza:

TIPOLOGIA DI VIGILANZAVigilanza integrataVigilanza coordinataVigilanza Congiunta
DESCRIZIONEla vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda dal personale dall’ASL per gli aspetti di salute e sicurezza e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici;la vigilanza che i due Enti effettuano separatamente in aziende e momenti diversi, con condivisione successiva al primo accesso al fine di evitare duplicazioni degli accertamenti e con registrazione degli accertamenti su piattaforme tecnologichela vigilanza realizzata contestualmente nella medesima azienda in cui gli aspetti in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro sono curati congiuntamente dal personale tecnico dell’ASL e dell’INL (*);
A QUALI SETTORI SI APPLICAEDILIZIA
La Conferenza Stato-Regioni intende valorizzare le buone prassi in essere nel settore e rilevare indicatori di rischio per la sicurezza dei lavoratori, anche tramite l’utilizzo di algoritmi, che dovranno coniugarsi con indicatori di irregolarità dei profili lavoristici, previdenziali e assicurativi.
 La vigilanza congiunta per i restanti comparti, oltre l’edilizia, deve esser condotta sulla base di nuovi criteri che sono individuati a recepimento delle novità introdotte dalla legge 215/2021, allo scopo di escludere le sovrapposizioni di competenze.
 AGRICOLTURA
La quota di vigilanza integrata sarà definita-quindi sarà variabile – in funzione del singolo contesto territoriale, dovendo essere proporzionata non solo con le specificità di rischio che il territorio esprime, ma altresì con la specifica dotazione di organico di entrambe gli Enti.  
  
LOGISTICA E TRASPORTI  potranno, nel corrente anno, essere oggetto di interventi di vigilanze integrata, ove l’analisi di contesto (come prima espressa) e le programmazioni già definite per il 2022, anche riferite alla prevenzione di taluni rischi, quali quello di patologie da sovraccarico biomeccanico, lo consentano.  

(*) Per INL la vigilanza congiunta è residuale e in contrasto con la logica della legge n. 215/2021: va quindi effettuata in condizioni straordinarie, individuate nell’ambito dell’Organismo di coordinamento territoriale e porta con sé criticità quando siano accertate non conformità che determinerebbero l’emanazione di provvedimenti/notizie di reato congiunti, con aggravio amministrativo per entrambi gli Organi.

  1. Come gestire la programmazione della vigilanza in salute e sicurezza?

    La programmazione è in capo al Comitato regionale ex art. 7, d.lgs. 81/08, presieduto dalla Regione mentre gli Organismi Provinciali garantiscono piena condivisione fra gli Organi di vigilanza, nel rispetto delle funzioni dell’Ufficio Operativo.

Attività interpretativa dell’INL

In un passaggio del Documento, la Conferenza chiarisce sull’attività interpretativa della normativa in materia ispettiva e sanzionatoria richiamando l’art. 2 del D.Lgs. n.149/2015 ricordando che

“l’INL emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, che assumono cogenza applicativa su tutto il territorio nazionale.

Pertanto:

Attività di formazione del Ministero della Salute

Nelle parti finali del Documento si annuncia il proposito del Ministero della salute, di promuovere e strutturare un percorso formativo per ASL e INL idoneo e appropriato, in vista di un approccio onnicomprensivo della tematica, così da armonizzare le procedure e l’operatività delle due istituzioni.

Il percorso formativo che, nelle intenzioni, potrebbe essere messo in capo ad una regione capofila con eventuale supporto di un network di regioni e U.O. locali e di altre istituzioni centrali quali INAIL e ISS.:

Per approfondire sul DL Fiscale convertito e tutte le novità in materia di sicurezza sul lavoro e vigilanza

Sull’argomento suggeriamo i seguenti articoli di approfondimento e aggiornamento:

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
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M. 3351739668

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