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Il Decreto Minicodice: i nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio

In vigore dal 29 ottobre 2022 il DECRETO 3 settembre 2021 del Ministero dell’interno noto come DECRETO MINICODICE, che chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 iniziata con il DECRETO CONTROLLI (DM 1°marzo 2021) ed il DECRETO GSA (Decreto 2 settembre 2021).

Il DECRETO MINICODICE:

Vediamo di seguito di cosa tratta il decreto 3 settembre 2021 ed il suo fondamentale e unico allegato e suggeriamo alcuni appuntamenti formativi e informativi sulla riforma del DM 10 marzo 1998 e sulla normativa antincendio collegata.

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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998 (D.M. 1/9/2021 – D.M. 2/9/2021 – D.M. 3/9/2021)

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DECRETO MINICODICE: DM 3 settembre 2021: testo e Allegato

Il Decreto 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli ed un Allegato che riporta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio“.

Leggi l’analisi dell’Allegato unico, disponibile qui:

Cosa si intende per “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”

In base all’art.1 si intendono i criteri generali atti ad individuare

A quali attività si applica il Decreto 3 settembre 2021 (MINICODICE)?

Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del TUS, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Cosa si intende per luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Minicodice

Ai sensi dell’art. 62 “si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.

Valutazione del rischio: cosa dice il DECRETO MINICODICE

In base all’art. 2, la valutazione dei rischi di incendio va effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive» del TUS.

Quali sono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio?

in base all’art. 3, i criteri di progettazione sono:

Cosa si intende per Luoghi di lavoro a basso rischio?

In base al nuovo Allegato I al Decreto MINICODICE sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  1. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  2. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
  3.  con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Cosa si intende per attività non soggetta?

Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Cosa si intende per occupanti?

Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.

Cosa si intende per quantità significative di materiale comburente?

 Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2 .

Quando scatta l’adeguamento antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio incendio?

In base all’art. 4, si rimanda l’adeguamento alle disposizioni del Decreto MINICODICE alle occasioni di rielaborazione della valutazione dei rischi individuate al comma 3 dell’art.29 del Testo unico di Sicurezza, ovvero nei casi di:

La rielaborazione, lo ricordiamo, deve avvenire entro 30 giorni dalle rispettive causali. Il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 29).

Decreto Minicodice DM 3 settembre 2021: criteri interpretativi dei VV.F.

I Vigili del Fuoco hanno prodotto la Circolare DCPREV 16700 del 08/11/2021 “D.M. 03/09/2021 – Primi chiarimenti” con alcuni chiarimenti sul DECRETO MINICODICE (DIM 3/9/2021).

Leggi l’analisi della Circolare:

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8 Crediti CNI
INFORMA- Roma

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
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