Con Nota del 14/04/2023, prot. n. 2573 l’Ispettorato risponde ad un parere in merito alla natura di un’opera rinvenuta su un cantiere autostradale, ove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria delle pile e dell’intradosso degli impalcati di un viadotto.
Nell'articolo
Opere provvisionali o ponteggio? Il quesito
La struttura oggetto del quesito era costituita da un unico impalcato, esteso a tutta l’area occupata dalle travi e soletta del viadotto, formato a sua volta da elementi di impalcato metallico poggiati su travi metalliche reticolari posizionate longitudinalmente e sospeso con catene agganciate a tasselli, annegati a loro volta nell’intradosso della soletta.
Il comune di Chieti che aveva presentato il Quesito chiedeva se la struttura è qualificabile come “ponteggio” e quindi necessiti della relativa autorizzazione ministeriale ovvero se necessitino comunque di autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 133, co. 3, D. Lgs. 81/2008 ovvero, qualora siano appartenenti a diverse autorizzazioni, siano assemblabili, se compatibili, tramite progetto con relativo calcolo e disegno esecutivo.
Cosa si intende per ponteggio?
L’Ispettorato ricorda che la normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”) e fornisce indicazioni “relative alla loro installazione ed alle operazioni di montaggio e smontaggio”.
Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce tuttavia una specifica definizione del ponteggio, per la quale si ritiene di poter fare riferimento al punto 2 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 149 del 22/11/1985
In base alla Circolare
“I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d’insieme […]”.
Come distinguere opera provvisionale da ponteggio secondo INL
Quanto al quesito, allora, l’Ispettorato prevede che l’opera rinvenuta nel cantiere pur rispondendo alla definizione di opera provvisionale non appare riconducibile alla richiamata definizione di ponteggio, in quanto si sviluppa su un unico piano sospeso con catene agganciate a tasselli annegati nell’intradosso della soletta del viadotto.
Secondo INL l’opera rivenuta rientra genericamente tra le opere provvisionali impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie, ad altezze superiori ai 2 metri, che sono di ausilio nella realizzazione dei lavori civili, ma non fanno parte dell’opera finale, hanno una durata temporale limitata e devono essere rimosse quando non più necessarie.
Può dunque considerarsi un’opera di “servizio” tra quelle destinate al transito, allo stazionamento ed al sostegno sicuro durante il lavoro; essa deve essere realizzata in modo idoneo, con materiali resistenti e adeguatamente dimensionata.
Ponti di servizio e normativa applicabile
I ponti di servizio utilizzati per la manutenzione dell’intradosso degli impalcati dei viadotti sono, in genere, opere di notevole entità da inserirsi, ai fini valutativi, nei piani di sicurezza (si veda, ad es., il punto 2.2.4 lett. a) dell’All. XV d.lgs. 81/08 sul PSC).
Se da un punto di vista progettuale è necessario che venga esibito il dimensionamento, da un punto di vista strettamente costruttivo INL richiama l’attenzione al rispetto
- dell’art. 123 TUS che impone che il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori)
- e dell’art. 126TUS ( “gli impalcati e ponti di servizio (…) che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione”)
Opera provvisionale e progetto da autorizzazione ministeriale
INL nella risposta al quesito integra la nota prot. n. 3687 del 17/06/2022 in materia di piani di carico nei cantieri edili, spiegando che le opere provvisionali rientrano nell’articolo 133 del d.lgs. n. 81/2008 (relativo ai ponteggi fissi ed altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi) qualora siano costituite da elementi di ponteggio fisso.
Qualora lo siano occorre la redazione di un progetto secondo le istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale.
Nel quesito, dunque, INL riconduce la struttura oggetto del quesito alle opere provvisionali e ricorda l’articolo 112 del TUS che prevede
“Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo;…”,
Caratteri del progetto per opera provvisionale
Pertanto, per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi, va eseguito uno specifico progetto (relazione di calcolo e disegno esecutivo) che tenga conto anche dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in fase di montaggio e smontaggio della stessa, sia in fase di utilizzo da parte dei lavoratori.
Per gli elementi di ponteggio (elementi di impalcato metallici, travi metalliche reticolari prefabbricate, tubi e giunti, parapetti prefabbricati, ecc.) compatibili fra loro ed impiegati nell’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, il progetto dovrà tenere conto di quanto previsto nell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche dei materiali, alle certificazioni di prova relative ai suddetti elementi di ponteggio ed ai coefficienti di sicurezza adottati.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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