Site icon InSic

Caro Bollette: in Gazzetta la Legge di conversione del Decreto Energia (DL n.17/21)

Energia_consumi

In Gazzetta Ufficiale la LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del DL Energia, l’atteso DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17 (QUI IL TESTO COORDINATO con le modifiche intervenute in sede di conversione) con le misure urgenti sul contrasto ai rincari nel settore elettrico e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali con provvedimenti che toccano l’automotive e la produzione di microchip. In vigore dal 2 marzo 2021, è stato anticipato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2022 insieme al Decreto che regola la cessione dei crediti in edilizia.

Di seguito, gli obiettivi del Decreto e segnaliamo le principali disposizioni in materia di caro-bollette, promozione delle rinnovabili e ai bonus edilizia, con riferimento alla cessione del credito.

Decreto Energia: DL 17/2022: che cosa prevede?

Caro bollette: gli interventi del Governo

Il Decreto-legge è il secondo intervento in materia di caro-energia. Il primo ha previsto interventi per ridurre la pressione per il “caro bollette” con 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022 nel DL Sostegni Ter).  

Il Governo all’art. 1 del DL n.17/22 stabilisce:

Introduce, inoltre, un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese gasivore (art.5).

Accellerazione delle sorgenti rinnovabili

In “Prospettiva” il Governo  include un poderoso programma di accelerazione sul fronte delle sorgenti rinnovabili, in particolare per il fotovoltaico, con un intervento di semplificazione per l’installazione sui tetti di edifici pubblici e privati e in aree agricole e industriali.

In particolare:

Segnaliamo inoltre, nel provvedimento

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

L’articolo 9 modifica l’articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs. n. 28/20112 per consentire la realizzazione, previa procedura abilitativa semplificata, anche degli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW connessi in alta tensione (non più, dunque, solo se connessi in media tensione), qualora localizzati in aree industriali o commerciali, in discariche o in cave esaurite, sempre che sia completata l’attività di recupero e di ripristino ambientale previste dal titolo autorizzatorio. La norma esclude, inoltre, gli impianti fotovoltaici con potenza fino a 20 MW connessi in media o alta tensione, da realizzarsi nei medesimi siti, dall’obbligo di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, salvo che ricadano in aree non idonee per specifiche ragioni di tutela ambientale o paesaggistica.

Bonus edilizia: la cessione del credito di imposta

Il decreto n.17/2022 convertito con Legge n.34/2022

Cessione del Credito: le reazioni del mondo edile

Ricordiamo che su questo provvedimento si sono espresse le sigle di settore, preoccupate degli effetti destabilizzanti per il settore in particolare il CNi e la Rete professioni tecniche che ha rimarcato come solo il 3% delle presunte frodi siano riconducibili al Superbonus.

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Exit mobile version