Scuole: nuova Regola tecnica in Gazzetta

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Con Decreto 7 agosto 2017 il Ministero dell’Interno approva la nuova Regola Tecnica per le attività scolastiche, come previsto dall’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (il Decreto di riordino delle funzioni del Corpo). Il decreto è entrato in vigore oggi, 25 agosto 2017 (il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24/8/2017)

Il testo del presente decreto, del Codice Antincendio, del D.P.R. n.151/01 aggiornati, e tutti i provvedimenti collegati sono disponibili sulla nostra Banca Dati Sicuromnia, completi di approfondimenti e relazioni tecniche.


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Campo di applicazione della Regola Tecnica Scuole

Le norme tecniche previste dalla nuova Regola Tecnica, si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido. Si possono applicare anche alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al DM Interno del 26 agosto 1992.

Prevenzione incendi a scuola: la normativa precedente

Si scrive nel Decreto, che entro il 31 dicembre 2019 verrà verificata (dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione) l’esclusiva applicazione delle disposizioni del DM 7/8/2017 in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche precedentemente previste nel DM 26/8/92 per valutare poi, via decreto, l’eventuale abrogazione di quest’ultimo.

Le modifiche al Codice Antincendio

All’art.3 del DM si prevede la modifica del testo del Codice Antincendio (DM 3/8/2015): all’allegato 1, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il capitolo «V.7 – Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’art. 1.
All’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, dopo la lettera p) è aggiunta la lettera «q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica” e successive modificazioni.»
Si aggiunge cioè ancora il DM 26/8/92 fra i decreti da applicare alternativamente alla nuova Regola Tecnica.
Infine, si aggiorna il contenuto dell’art.2 comma 1 che ora recita (vedi parte in nero aggiunta):
“Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini 67, ad esclusione degli asili nido ;70 e 71; 75; 76″.

Le ultime Regole tecniche di prevenzione incendi

Dal 2016 sono diverse le Regole tecniche emanate dal Ministero dell’Interno: ricordiamo in particolare quella sulle Attività ricettive turistico-alberghiere con DM 9 agosto 2016 e quella sugli Uffici approvata con Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016. Risale ad un anno fa il il Decreto del ministero dell’Interno del 3 febbraio 2016 con la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale.
Infine, la nuova Regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse approvata con Decreto 21 febbraio 2017.

Riferimenti normativi:

DECRETO 7 agosto 2017 del MINISTERO DELL’INTERNO
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.197 del 24-8-2017)

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Redazione InSic

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