Site icon InSic

Direttiva ROHS 2011/65 – Sostanze pericolose nelle AEE: restrizioni ed esenzioni. Aggiornamenti

Apparecchiature elettriche elettroniche

Apparecchiature elettriche elettroniche

In questo approfondimento riportiamo il testo consolidato (al 1/10/2022) della DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e le ultime modifiche intervenute a livello europeo sugli allegati III e IV sulle esenzioni alle restrizioni all’uso delle sostanze pericolose in specifiche apparecchiature e dispositivi medicali.

DIRETTIVA 2011/65/UE – ROHS

La DIRETTIVA 2011/65/UE istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Cosa significa ROHS?

RoHS è un acronimo dall’inglese: Restriction of Hazardous Substances Directive.
Indica la Direttiva 2011/65 sulla restrizione dalle sostanze pericolose nelle AEE.

Cosa si intende per apparecchiature elettriche ed elettroniche?

Per «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE», si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua.

A quali AEE si applica la Direttiva europea  2011/65?

 La Direttiva si applica alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I.

  1. Grandi elettrodomestici
  2. Piccoli elettrodomestici
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  4. Apparecchiature di consumo
  5. Apparecchiature di illuminazione
  6. Strumenti elettrici ed elettronici
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
  8. Dispositivi medici
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
  10. Distributori automatici
  11. Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Quali sono gli obblighi della Direttiva 2011/65/UE

Gli Stati membri devono verificare (art.4) che le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. Nei materiali omogenei è invece tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II.

Queste sono le sostanze contenute nell’Allegato II con le concentrazioni massime

Le esenzioni alle restrizioni

la Commissione, mediante singoli atti delegati può includere materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV.

L’inclusione negli Allegati III e IV non deve indebolire la protezione della salute umana e dell’ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e deve soddisfare le seguenti condizioni:

Le misure adottate hanno una validità massima di cinque anni per le categorie da 1 a 7, 10 e 11 dell’allegato I e una validità massima di sette anni per le categorie 8 e 9 dell’allegato I. I periodi di validità devono essere decisi caso per caso e possono essere prorogati.

Modifiche alla Direttiva ROHS 2011/65

In questa sezione seguiamo le principali modifiche alle Direttiva 2011/65 ROHS, poi recepite nel nostro ordinamento con specifici atti di adeguamento.

La direttiva 2017/2102

Uno dei principali atti di modifica alla Direttiva 2011/65 è la Direttiva n.2102/2017 recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs 12 marzo 2020, n. 42.

La Direttiva modifica la direttiva “madre”, la 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e uniforma le norme in materia, in modo da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione.
Inoltre, introduce modifiche alla normativa precedente, in modo da garantire una maggiore e più efficace tutela della salute umana attraverso la riduzione della quantità di sostanze pericolose utilizzate nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e, comunque, un loro migliore recupero e uno smaltimento ecologicamente corretto.

Direttiva 2017/2102: le modifiche alla Direttiva ROHS

In particolare, la Direttiva 2017/2102

Modifiche Allegato IV della  Direttiva 2011/65/UE – aggiornamenti delle esenzioni dalle restrizioni all’uso di stanze chimiche nelle AEE

Nel 2022 si sono susseguiti diversi aggiornamenti della Direttiva.

Direttiva 1631/2022 e 1632/2022: uso del piombo– modifiche Allegato IV

Le modifiche previste dalle Direttive 1631/2022 e Dir. n.1632/2022 del 12 maggio 2022 (in Gazzetta UE L 245 del 22 settembre 2022) saranno operative entro il 28 febbraio 2023:

Modifiche Allegato III alla Direttiva 2011/65

Sulla Gazzetta L 43 del 24 febbraio 2022 sono state pubblicate diverse direttive che hanno modificato, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della Direttiva.

PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ALLA DIRETTIVA ROHSESENZIONE PREVISTA
Direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione del 28 ottobre 2022 approvato con DECRETO 14 luglio 2023esenzione relativa all’uso del cromo esavalente come agente anticorrosivo nelle pompe di calore ad assorbimento a gas
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/274 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per usi speciali 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/275 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/276 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/277 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/278 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso del mercurio nelle lampade ad alogenuri metallici
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/279 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/280 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso del mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/281 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi speciali 
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/282 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021esenzione relativa all’uso di mercurio nelle lampade non lineari trifosforo
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/283 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021uso del mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) con un indice di resa cromatica migliorato per usi generali di illuminazione
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/284 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2021esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/287 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2021‘esenzione relativa all’uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali

Per approfondire in materia di sostanze chimiche

Abc degli agenti chimici. Detenzione e impiego

Matteucci Daniela

Manualistica per i lavoratori

Edizione: ottobre 2021

Pagine: 96

Formato: 115×165 mm

La valutazione del rischio chimico
D’Orsi Fulvio, Guerriero Giacomo, Pietrantonio Eva
Libro
Edizione: settembre 2015 (V ed.)
Pagine: 656
Formato: 150×210 mm

La Valutazione del Rischio Chimico
Metodologie e strumenti operativi
Valido come Corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
ESEMPI APPLICATIVI CON UTILIZZO DI UN SOFTWARE PROFESSIONALE
8 Crediti Formativi (CFP) CNI

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Exit mobile version