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Deposito nazionale Rifiuti radioattivi: al via la procedura di VAS – la normativa, la localizzazione delle aree idonee

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato la fase di scoping prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico regolato dal Decreto Energia 2023.

“Lo svolgimento della procedura di VAS sull’iter di localizzazione del Deposito Nazionale”, ha dichiarato il Ministro Pichetto, “ ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, adozione e approvazione della CNAI. In questo modo offriamo la possibilità alle Amministrazioni locali di partecipare nuovamente al processo decisionale prima della approvazione della Carta”

Cos’è il Deposito nazionale dei Rifiuti

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31/2010, il “Deposito nazionale” è il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all’immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

Il Deposito Nazionale è un’infrastruttura ambientale di superficie che permetterà di sistemare definitivamente e in sicurezza i rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività, oggi stoccati all’interno di decine di depositi temporanei presenti nel Paese, prodotti dall’esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca.

Qual è la procedura per l’individuazione del sito del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi?

A norma dell’articolo 25, comma 1, del D.Lgs. n. 31/2010, sono soggetti alle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto la localizzazione, la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale nell’ambito del Parco Tecnologico.

Il comma 2 prevede che il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato.

Sogin: il ruolo nella creazione del Deposito rifiuti radioattivi

Il comma 3 dell’articolo 25 attribuisce alla SOGIN S.p.A. il compito di

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: la normativa

La disciplina vigente relativa al Deposito dei rifiuti radioattivi rimanda al D.Lgs. n. 31/2010 che detta la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché in materia di benefici economici, a norma dell’articolo 25 della L. n. 99/2009.

Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), a che punto siamo

La proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), citata dall’onorevole interrogante e trasmessa al Ministero della transizione ecologica (MiTE) in data 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), è stata aggiornata in data 17 giugno 2022

Secondo il Dossier Camere, l’emissione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT potrebbe avvenire nel 2026 e la sua messa in esercizio nel 2030. Ma la realizzazione del DNPT costituisce parte integrante delle tappe significative del «Programma Nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi», così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2019.

Occorrerà anche una specifica Valutazione ambientale strategica (VAS) sul DNPT,  nell’ambito del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT

Qualora riguardo l’intesa con le regioni ad ospitare il Deposito non si verificasse una intesa immediata, si configurerebbe l’attivazione di specifiche procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 31 del 2010 causando uno slittamento delle date di conclusione delle diverse fasi, fino a 12 mesi”.

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