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Rifiuti abbandonati su spiagge e corsi d’acqua: ultime dal Comitato Gestori

Albo gestori

In questa pagina riportiamo tutti i chiarimenti forniti dal Comitato gestori ambientali in materia di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua

Circolare n.11 del 22 novembre 2021

Con la Circolare n.11/2021 il Comitato chiarisce sui casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati  sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

Nei chiarimenti:

Circolare n.3/2019

Con circolare n.3 del 21 febbraio 2019 il Comitato gestori fornisce chiarimenti alle imprese sulla loro possibilità, se già iscritte nella categoria 1 dell’Albo alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, Tab. D7, alla delibera stessa.

Risponde il Comitato in un’ottica di uniformità del comportamento delle Sezioni regionali e provinciali a riguardo, riportando innanzitutto quanto già disposto con circolare n. 229 del 24 febbraio 2017.


In quest’ultima si chiariva che se il provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’allegato “D” e qualora l’impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciali previsti, nel provvedimento d’iscrizione viene riportato: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” oppure “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” a seconda della sottocategoria interessata.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore della delibera n.8 del 12 settembre 2017, di modifica della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, e con circolare 153/ 2018 è stata ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche le attività della sottocategoria di cui alla tabella Tab. D7, di disporre al momento dell’iscrizione delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

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