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Responsabile tecnico rifiuti e perdita incarico: indicazioni dal Comitato Gestori (Del. 1/2020)

Albo gestori

Con Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 vengono disciplinate le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità (già prevista all’art. 13 co 1 del DM 120/2014).
La deliberazione entra in vigore il 4 maggio 2020 ed abroga la circolare prot. n. 1544/Albo/Pres. del 14 dicembre 2012.

Cessazione dell’idoneità e possibilità per l’impresa

In caso di cessazione dell’incarico di responsabile tecnico, l’azienda ha 90 giorni di periodo transitorio nel quale continuare a svolgere l’attività (il legale rappresentante assume le funzioni del Responsabile tecnico) fino alla nomina di un nuovo legale rappresentante con tutti i requisiti previsti per le categorie in cui le aziende possono essere iscritte.

Comunicazione della cessazione: le procedure

All’art. 2 della Deliberazione si richiede all’impresa di dare comunicazione, per via telematica, alla Sezione regionale competente della cessazione dell’incarico del responsabile tecnico, nel termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi. A sua volta il responsabile decaduto deve dare comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e non viene esonerato fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico.

Procedure in caso di perdita di idoneità

All’art. 3 si indica che in caso di sopravvenuta perdita di idoneità del responsabile tecnico, la procedura si articola in questo modo:

Limiti all’impresa

In art. 4 si chiarisce che decorso il periodo transitorio di 90 giorni (previsto in art. 1) o i 90 giorni dopo la scadenza dell’idoneità (art.3 comma 2) e in assenza di provvedimento della Sezione relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’impresa non può presentare domande di variazione e di rinnovo dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate dalla carenza del requisito del responsabile tecnico.

Sanzioni

In base all’art.5 le sanzioni procedurali si articolano in tal senso:
-Decorso il termine di cui al comma 1 dell’art. 2, la Sezione avvia il procedimento disciplinare finalizzato alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione per le categorie d’iscrizione interessate
-Decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 1, in assenza di provvedimento della Sezione, relativo alla conferma della nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti, la Sezione regionale stessa avvia, ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b), e 21 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie d’iscrizione interessate.

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Nella Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 le procedure conseguenti al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa, anche per perdita dell’idoneità

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