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Rifiuti inerti: il MASE chiarisce sulle deroghe ai limiti di ammissibilità in discarica

rifiuti inerti e criteri ammissibilità in discarica

Un nuovo interpello del MASE chiarisce l’applicazione delle deroghe ai limiti per l'ammissibilità in discarica per i rifiuti inerti.

Con risposta a Interpello n. 29231 dell’11 febbraio 2026, il MASE fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle deroghe ai limiti di ammissibilità nelle discariche per rifiuti inerti, con particolare riferimento ai parametri TDS, e codici EER.

Discariche per rifiuti inerti: i chiarimenti del MASE sulle deroghe ai limiti

Con risposta a Interpello presentato da Confindustria, ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito chiarimenti interpretativi in materia di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per inerti e applicazione delle deroghe previste dall’art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003.
Il documento affronta, in particolare, due questioni centrali:

Il quadro normativo di riferimento

Il Ministero ricostruisce preliminarmente il contesto normativo applicabile, richiamando:

L’art. 7-quater, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2003 stabilisce che il conferimento in discarica per inerti è subordinato all’esito favorevole della caratterizzazione di base di cui all’articolo 7-bis e al rispetto dei limiti fissati nella Tabella 2 dell’Allegato 4, nonché dei limiti per i contaminanti organici di cui alla Tabella 4 del medesimo Allegato.

TDS, solfati e cloruri: è possibile scegliere il parametro?

Il primo quesito riguardava la possibilità, nell’ambito di un’autorizzazione in deroga ex art. 16-ter, di poter scegliere se verificare:

Il Ministero ricorda che la nota alla Tabella 2 dell’Allegato 4 consente, in fase autorizzativa e su richiesta del gestore, tale opzione alternativa, evidenziando come il parametro TDS rappresenti un indicatore sintetico della concentrazione complessiva di sali disciolti.

Deroghe ex art. 16-ter: natura eccezionale e limiti applicativi

L’art. 16-ter del D.Lgs. 36/2003 disciplina però una procedura eccezionale e derogatoria rispetto ai criteri ordinari di ammissibilità, consentendo all’autorità competente di autorizzare, “caso per caso e per rifiuti specifici, il superamento di determinati valori limite, purché ciò avvenga a valle di una valutazione di rischio condotta secondo le modalità di cui all’Allegato 7 e sia dimostrata l’assenza di pericoli per l’ambiente”.
Da ciò deriva quindi che la possibilità di scegliere – in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore – se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve fare seguito alle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso:

In ogni caso, questa valutazione deve essere oggetto di una specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente.

Valori limite derogati: si applicano a tutti i rifiuti con stesso codice EER?

Il secondo quesito riguardava la possibilità di applicare valori limite derogati – validati tramite analisi di rischio – a tutti i rifiuti inerti già autorizzati in discarica sulla base del codice EER.
Su questo punto il MASE è netto.
L’autorizzazione in deroga può essere concessa esclusivamente caso per caso e per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe.

La richiesta di deroga deve essere poi supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, che comprenda informazioni su:

In un contesto così articolato, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga.
In altri termini, non può essere condivisa un’interpretazione estensiva secondo cui i valori derogati possano applicarsi indistintamente a tutti i rifiuti riconducibili a determinati codici EER.

Dove consultare il testo integrale dell’interpello MASE n. 29231/2026

Per un’analisi completa delle motivazioni e dei riferimenti normativi richiamati dal Ministero si rinvia al testo ufficiale dell’interpello.

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