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Rendicontazione di sostenibilità: in Gazzetta il Decreto di adeguamento alla Direttiva CSRD (D.Lgs. n.125/2024)

Responsabilità sociale

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Entrerà in vigore il 25 settembre 2024 il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 che adotta in Italia la Direttiva (UE2022/2464 la c.d. “Corporate Sustainability Reporting Directive” o CSRD che contiene le nuove regole per la rendicontazione societaria di sostenibilità ed il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.
Il Decreto era previsto già dalla Legge di Delegazione Europea 2023, LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 (che delega il governo al recepimento di 19 direttive e di adeguamento e 4 regolamenti europei fra cui il Decreto di adeguamento alla revisione europea della Direttiva cancerogeni).

Il Decreto mira a rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario e sostituire la rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

Decreto su Corporate Sustainability Reporting Directive – i principi

Il Decreto di recepimento della direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), dovrebbe rafforzare ed estendere gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE prevede:

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 – cosa prevede? Gli articoli

Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 conta 19 articoli: dopo le Definizioni (art.1) dettaglia quali società sono sottoposte al Decreto (art.2). Distingue poi Rendicontazione individuale di sostenibilità (art.3) e Rendicontazione consolidata di sostenibilità (art.4) e la Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi (art.5) e la loro pubblicità (art.6).

Da segnalare l’articolo 8 sulla Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (ai contenuti del Decreto) da parte del revisore abilitato. In articolo 10 le responsabilità e le sanzioni degli amministratori delle società tenute agli obblighi informativi sulla sostenibilità. L’articolo 17 detta la scadenza temporale di entrata in vigore delle nuove disposizioni in base agli inizi di esercizio di rendicontazione.

Vediamo di seguito quali società sono interessate dal Decreto.

Quali società sono sottoposte all’obbligo di rendicontazione della sostenibilità?

In base all’articolo 2 , il Decreto si applica alle società costituite nella forma giuridica della

Non rientrano fra i soggetti obbligati alla rendicontazione ai sensi del Decreto:

Rendicontazione individuale e consolidata di responsabilità: cosa sono e quali sono le differenze

Il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125 distingue la Rendicontazione individuale (art.39 di sostenibilità da quella soncolidata: quali sono le differenze?

La Rendicontazione individuale riguarda le imprese definite all’art.2 e le PMI quotate chiamate a includere in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La Rendicontazione consolidata riguarda le imprese che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni: dovranno includere anch’esse in un’apposita sezione della relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Esercizi di rendicontazione e date di esercizio

Inizio di esercizioSoggetti interessati
1° gennaio 2024 o data successiva1) Imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti medi nell’esercizio.
2) Enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti medi nell’esercizio su base consolidata.
1° gennaio 2025 o data successiva1) Imprese di grandi dimensioni diverse da quelle del punto precedente.
2) Società madri diverse da quelle del punto precedente.
1° gennaio 2026 o data successiva1) Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese).
2) Enti piccoli e non complessi secondo l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate (escluse micro-imprese).
3) Imprese di assicurazione e riassicurazione captive, secondo la Direttiva 2009/138/CE, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate (escluse micro-imprese).
1° gennaio 2028 o data successivaLe disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a partire da questa data.

Rendicontazione di sostenibilità: le modifiche al quadro normativo

Il Decreto modifica il quadro normativo italiano attualmente esistente sugli obblighi di rendicontazione, in particolare apporta modifica al:

Rendicontazione di sostenibilità: le modifiche in vista, gli enti preposti alla vigilanza

 Il Decreto che recepisce la Direttiva prevede alcune modifiche agli enti preposti alla vigilanza:

Infine, il Decreto disciplina forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

Cos’è la Corporate Sustainability Reporting Directive

La direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive, abbreviato CSRD) ha lo scopo di promuovere la trasparenza e la divulgazione di informazioni da parte delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e legati alla governance (ESG) delle loro attività, attraverso un rafforzamento degli obblighi di reporting da parte delle imprese.

In vigore il 5 gennaio 2023, dovrà essere attuata in Italia entro il 6 luglio 2024 attraverso apposito decreto. Il 18 marzo 2024 si è esaurita la consultazione pubblica aperta dal Ministero dell’Economia.

Inserite nel Green Deal europeo, le nuove regole sulla CSRD garantiranno che gli investitori e le altre parti interessate abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per valutare l’impatto delle aziende sulle persone e sull’ambiente e che gli investitori possano valutare i rischi e le opportunità finanziari derivanti dai cambiamenti climatici e da altre questioni di sostenibilità. Infine, ridurranno i costi di rendicontazione per le imprese nel medio-lungo termine armonizzando le informazioni da fornire.

Le aziende soggette alla CSRD dovranno rendicontare secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Gli standard sono stati sviluppati dall’EFRAG, l’European Financial Reporting Advisory Group, un organismo indipendente che riunisce diverse parti interessate.

Approfondisci su InSic i contenuti della Corporate Sustainability Reporting Directive

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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