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Autorizzazioni Ilva: la prima pronuncia dalla Corte di Giustizia UE

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Dalla Corte di Giustizia europea arriva la pronuncia dell’avvocato generale Kokott sull’acciaieria Ilva che fornisce una prima interpretazione della conformità delle cosiddette “norme salva-Ilva” al diritto comunitario.

Il ricorso fu proposto da una class action dei cittadini tarantini (Genitori Tarantini) che chiedevano la chiusura degli impianti a tutela della salute dei cittadini, lamentando la violazione dei principi della Direttiva Emissioni.

La pronuncia in questione, lo ricordiamo, non vincola la Corte ma propone una soluzione giuridica della controversia per la quale la CGE si pronuncerà nel 2024.
Toccherà poi ad un Giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Ilva: il ricorso dei cittadini tarantini

La Pronuncia segue ad una class action popolare che chiedeva alla Corte di impedire il proseguimento dell’attività dell’acciaieria le cui emissioni minaccerebbero la loro salute: il ricorso pregiudiziale puntava a dimostrare che l’impianto non fosse conforme ai requisiti della direttiva UE sulle emissioni industriali e fra i punti trattati emergono la validità delle proroghe all’interno dell’Autorizzazione integrata ambientale, la mancata Valutazione del danno sanitario e l’aver considerato solo un set di inquinanti.

La riduzione degli effetti dannosi passava per misure inserite nelle condizioni autorizzative dell’impianto dal 2012 ma mai realmente attuati e continuamente differiti.

A seguito della class action, il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di precisare le condizioni di autorizzazione dell’Impianto ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali.

Ciò anche sulla base di una Pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che nel 2019 aveva affermato che ILVA (che conta 1000 lavoratori e una superficie di circa 1 500 ettari) con le sue emissioni provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e nuoceva alla salute degli abitanti della zona.

Ilva: le conclusioni dell’Avvocato Kokott

Secondo l’Avvocato della Corte, nell’autorizzare un impianto e nel riesaminare un’autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana.

Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’impianto o prevedibili, nonostante l’uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori. Se misure in tal senso non risultino attuabili, l’impianto non può essere autorizzato.

E a tutela della salute, l’Avvocato rincara: “La tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici. In particolare, non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla CEDU con riferimento all’acciaieria Ilva”.

Autorizzazione ILVA: basta differimenti

Quanto poi alle condizioni di autorizzazioni, l’Avvocato è netto: ricordando che il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014, le condizioni di autorizzazione dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall’entrata in vigore dell’autorizzazione.

Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili.

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