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Interventi in aree SIN e valutazioni preventive: Regolamento MASE in Gazzetta

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In vigore dall’11 maggio il DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA che costituisce Regolamento per quegli interventi per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente (il Ministero) ai sensi del Titolo V, Parte quarta del Testo Unico Ambiente (art. 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006)

Il Regolamento, all’Allegato 1, definisce anche i criteri e le procedure per effettuare tale valutazione, laddove prevista. Per tutti gli aspetti non trattati dal Decreto, si applicano le disposizioni dell’articolo 242-ter del Testo Unico Ambiente e dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.

Decreto 45/2023 – il Regolamento per interventi su aree SIN

Il Regolamento che ha 12 articoli, indica il suo campo di applicazione all’art.3 e  prevede all’articolo 11 che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Regolamento è diviso in due parti:

  • interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (artt. 4-7)
  • Interventi soggetti a valutazione delle interferenze e disciplina dei criteri e delle modalità procedurali (artt. 8-11).

Interventi nelle Aree SIN e valutazione preventiva: quando si applica il Regolamento?

Quali interventi sono regolati dal DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45?

Il regolamento riguarda

  • interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall’articolo 4;
  • interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall’articolo 5;
  • interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall’articolo 6;
  • interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento;
  • interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.

Gli interventi esclusi da valutazione

Il Regolamento esclude dalla sua applicazione

  • Gli interventi e le opere, anche gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente
  • i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6.

Interventi liberi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze

In base all’art.4 del Regolamento, gli interventi e le opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, sono “Attività libere” e vi rientrano:

  1. gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali ad esempio, quelli che non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli, e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
  2. gli interventi di urgenza, diversi da quelli previsti dalle lettere a) e c); (sono soggetti a comunicazione dei motivi di urgenza agli enti)
  3. gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.

Le attività “libere” richiedono l’applicazione di tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area previste dal TUS, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Interventi con Relazione tecnica asseverata

Quali Interventi e opere possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata?

In base all’articolo 5 richiedono relazione tecnica asseverata, le seguenti categorie di interventi:

  • gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
  • gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
  • gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti anche con occupazione di nuovo suolo per l’esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e gas metano, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
  • le recinzioni e i pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell’acquifero;
  • gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico;
  • gli interventi e le opere che non interferiscono con le acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del TUA il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli, ovvero il non superamento delle concentrazioni soglia di rischio dei suoli approvate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, del D.Lgs.n.152, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifichi il modello concettuale definitivo approvato.

La relazione tecnica asseverata va trasmessa all’Autorità procedente, alla provincia, all’Agenzia regionale di protezione ambientale e all’Azienda sanitaria locale territorialmente competenti, informando anche il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni interessate.  Anche qui in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito

Quanto agli Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, l’articolo 6 prevede che il proponente ne dia comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’avvio dei lavori, all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Qualora gli interventi e le opere pregiudichino le attività di messa in sicurezza operativa del sito, l’Agenzia dispone nel termine perentorio di quindici giorni, comunicandolo al proponente, il divieto di avvio dei lavori, ovvero l’avvio con prescrizioni

Relazione tecnica asseverata: per quali interventi

In base all’articolo 7 possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata gli interventi e le opere che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento, previa acquisizione del quadro ambientale.

Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell’area di intervento, sono acquisiti attraverso le seguenti modalità:

a) indagini preliminari, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell’area oggetto dell’intervento ai sensi dell’articolo 242 del medesimo decreto legislativo;

b) piano di caratterizzazione, ovvero indagini integrative qualora l’area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata, per gli interventi e le opere, anche in assenza di scavi, individuati dall’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui il medesimo piano sia stato approvato ai sensi dell’articolo 242, comma 3, del citato decreto legislativo;

c) piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tali casi i risultati del piano di dettaglio devono essere acquisiti prima dell’esecuzione degli interventi e delle opere;

d) risultati del processo di caratterizzazione descritto nell’allegato 2 alla Parte quarta, Titolo V, del TUA, per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Qualora dall’applicazione delle procedure di indagine emerga un quadro ambientale conoscitivo differente rispetto al modello concettuale del sito, le procedure amministrative previste dalla Parte quarta, Titolo V, del TUA vanno conseguentemente aggiornate.

Interventi soggetti a valutazione delle interferenze

Infine, per gli Interventi soggetti a valutazione delle interferenze (art.8), il Regolamento stabilisce i criteri e le procedure per effettuare la valutazione delle condizioni di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del TUA e le relative modalità di controllo. Nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

L’Art. 9 dettaglia la Procedure per la valutazione delle interferenze e la trasmissione dell’istanza corredata della necessaria documentazione tecnica, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che a sua volta la trasmette al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), all’Istituto superiore di sanità (ISS), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel caso di attività produttive in esercizio, e all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente.

Invece, il Regolamento definisce (Art. 10) i criteri per la valutazione delle interferenze in base a

  • tipologia, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità degli interventi e delle opere, soggiacenza della falda;
  • compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente in corso, ove esistenti;
  • compatibilità degli interventi e delle opere con le tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata.

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