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Decreto AIUTI convertito (DL 50/22): modifiche alla disciplina di VIA – online il nuovo Modello di istanza di VIA

Il Decreto AIUTI, DL 50/2022 convertito con Legge n.91/2022  contiene diverse disposizioni in materia di tutela ambientale ed in particolare in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) in modifica al Codice Ambiente.

In risposta il Ministero ha aggiornato il Modulo istanza di VIA e il Modulo presentazione integrazioni progettuali (disponibili entrambi sul sito ministeriale dedicato alla Valutazione di Impatto ambientale – sezione Modulistica ).

Modifiche alla procedura di VIA: cosa dice il Decreto AIUTI

Il Decreto Aiuti (DL 50/2022 convertito in legge 91/2022) all’art 10 ha apportato modifica all’art. 23, D.Lgs.152/2006, che regola la “Presentazione dell’istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti”.

Le modifiche riguardano sia la Modulistica che altri aspetti della Procedura

Decreto AIUTI: le modifiche alla modulistica di VIA

Il Ministero dell’Ambiente ha aggiornato il Modulo istanza di VIA (disponibile sul sito ministeriale dedicato alla Valutazione di Impatto ambientale), recependo alcune modifiche che il Decreto Aiuti (DL 50/2022 convertito in legge 91/2022) aveva apportato (art. 10) al Codice Ambiente (D.Lgs. n.52/2006 art.23).

Inoltre, il Ministero ha aggiornato il Modulo presentazione integrazioni progettuali, prevendendo che la documentazione in formato digitale (CD/pendrive) sia trasmessa 2 copie al MiTE e 2 copie al MIC.

Istanza di VIA: cosa presentare?

Chi presenta istanza di VIA; in base al Codice Ambiente, deve presentare:

a) il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g); (134)

b) lo studio di impatto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;

e) l’avviso al pubblico;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico

Ma il Decreto Aiuti aggiunge anche

Istanza di VIA: la verifica della documentazione

In base alla modifica apportata dal Decreto Aiuti, entro 15 gg l’Autorità competente verifica la completezza della documentazione (cause ostative e pagamento contributo art.33).

Se la documentazione è incompleta, l’Autorità può assegnare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le integrazioni, scaduto il quale l’istanza si intende ritirata e archiviata.

Procedure di VIA: le altre modifiche del Decreto Aiuti al Codice dell’Ambiente

All’Articolo 10 si apporta modifica al Codice dell’Ambiente in diversi altri articoli, prevedendo:

Autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: semplificazioni Decreto AIUTI (art.7)

Nell’Articolo 7 si introducono forme di semplificazione procedimentale per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili: le norme prevedono che nei procedimenti di autorizzazione di questi impianti, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Alle stesse deliberazioni si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006 sui contenuti del provvedimento di VIA.

Pertanto, tali deliberazioni, anche in caso di amministrazioni dissenzienti confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l’autorizzazione si intende rilasciata.

Le Deliberazioni prese dal Consiglio dei ministri prevedono la partecipazione senza diritto di voto, dei Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.

Autorizzazioni ambientali: approfondimento

In materia di valutazione impatto ambientale leggi il nostro approfondimento sulla normativa di riferimento e la modulistica aggiornata:

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
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