Site icon InSic

Che cos’è il danno ambientale?

Normativa_ambiente

In questo approfondimento riportiamo la nozione di “danno ambientale” alla luce della normativa nazionale ed europea più recente.

Questo articolo è tratto dal volume: “Vademecum dell’ambiente” EPC Editore (maggio 2020) a cura di Sassone Stefano

Danno ambientale: significato

A proposito del significato di “danno ambientale”, viene definito come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

Quando si configura il danno ambientale?

Il Legislatore, in ossequio al contenuto della Direttiva 2004/35/CE individua le tipologie di “deterioramento” che danno luogo ad esso, con riferimento alla modificazione alle condizioni originarie (ovvero le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili), provocata nei confronti di:

Cosa si intende per ripristino ambientale?

Per “ripristino”, anche “naturale”, s’intende:

In ogni caso il ripristino deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione o combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi naturali danneggiati.

Il Legislatore precisa che la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa, e, ove occorra, anche mediante l’esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

Attività professionale e minaccia imminente all’ambiente: nozione

Con il termine:

Quando è entrata in vigore la disciplina del danno ambientale in Italia?

Il Legislatore, con la L. 6 agosto 2013, n. 97 (recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013, entrata in vigore il 4 settembre del 2013), interviene sul quadro normativo riguardante la disciplina della prevenzione e del risarcimento dei danni ambientali, allineandolo a quello comunitario, a seguito di procedura di infrazione (la 2007/4679) comminata nei confronti del nostro Paese.

Danno ambientale: la normativa

La materia del danno ambientale e dei c.d. “Ecoreati” viene disciplinata con il c.d. “Testo Unico Ambientale”, rispettivamente alla:

In particolare, si segnala che, con l’abrogazione dell’art. 303, c.1, lett. i) del TUA, viene stabilito che l’applicazione della disciplina del danno ambientale, viene applicata, dall’entrata in vigore dell’atto in avanti, anche nel caso di beni ambientali danneggiati e oggetto di bonifiche avviate o concluse.

Infine, viene sostituito il precedente insieme di prescrizioni, dettate dalla L. 349/1986, ulteriormente puntellato dalla c.d. “Legge sulla green economy” (L. 221/2015).

Quali sono i danni ambientali?

la disciplina della parte sesta del TUA riguarda due tipologie di danno ambientale:

Quanto può costare un danno all’ambiente?

Si sottolinea che, con il termine “costi”, si intendono gli oneri economici giustificati dalla necessità di assicurare un’attuazione corretta ed efficace della disciplina normativa inerente il danno ambientale, compresi quelli necessari per:

Quali reati sono esclusi dalla normativa di danno ambientale

Rimangono esclusi dalla disciplina normativa sul danno ambientale:

  1. Quanto ricade sulla disciplina normativa sulla bonifica dei siti inquinati:
    • gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità a taluni principi ed ai criteri;
    • taluni interventi di riparazione delle acque sotterranee;
    • gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte III del TUA, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, ovvero all’entrata in vigore del medesimo Testo Unico.
  2. La disciplina del danno ambientale o della minaccia imminente di tale danno, non si applica nei casi di eventi cagionati da:
  3. atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
    • fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
    • il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l’indennizzo rientrino nell’ambito d’applicazione di talune convenzioni internazionali (elencate nell’allegato 1 alla parte VI del TUA, cui il nostro Stato abbia aderito);
    • rischi nucleari relativi all’ambiente, minaccia imminente di tale danno, causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica o causati da un incidente o un’attività per i quali la responsabilità o l’indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali (di cui all’allegato 2 alla parte VI del TUA);
    • attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
    • danno causato da un’emissione[7], un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte VI del TUA.
    • danno in relazione al quale siano trascorsi più di 30 anni dall’emissione, dall’evento o dall’incidente che l’hanno causato;
    • danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l’attività di singoli operatori;
  4. non si applica se non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988.

Per approfondire in materia di procedure ambientali e Testo unico dell’Ambiente

Vademecum dell’ambiente

a cura di Sassone Stefano

Guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le imprese. Aggiornato con le novità del “Circular Economy Package” ed il “Green New Deal” rilasciati dalla Comunità Europea

EPC Editore (maggio 2020)

Scopri il Volume:

Per aggiornarti sul Testo Unico Ambientale

Le ultime news da InSic sui reati ambientali

Danno ambientale: gli articoli di approfondimento dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Gli articoli sono liberamente scaricabili dagli abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!

Rivista Ambiente e Sicurezza sul LavoroSettembre2021L’imprescindibile legame fra ambiente naturale e ambiente di lavoro: brevi riflessioni sulla delega di funzioni in materia ambientale nel quadro della responsabilità amministrativa da reato degli entiCecilia Valbonesi
Rivista Ambiente e Sicurezza sul Lavoro Febbraio2017Inquinamento ambientale: la prima sentenza della Cassazione sulla nuova fattispecie di reatoAndrea Quaranta
Ambiente e SicurezzaNovembre2015Disastro ambientale prima e dopo il disastro politicoAndrea Quaranta63Articolo
Ambiente e SicurezzaOttobre2015Reati ambientali: l’abusività della condotta penalmente rilevanteDaniele Campo66Articolo

Note:

[2].        Ex L. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce: talune Direttive comunitarie (la 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e la 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985, la 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991), attua talune convenzioni (quelle di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979), il D.P.R. 357/1997 (recante “regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione”).

[3].        Per “servizi” e “servizi delle risorse naturali” si intendono le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico.

[4]. Si intende con il termine “acque” tutte quelle cui si applica la disciplina normativa di cui alla parte III del TUA (vd. capitolo 2, “La gestione delle risorse idriche”).

[5].Sono definiti nella Direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva.

[6]Viene definito nella Direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già affrontati nella Direttiva 2000/60/CE

[7]Per “emissione” s’intende il rilascio nell’ambiente, a seguito dell’attività umana, di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

Exit mobile version