In un contesto di crescente emergenza idrica e di aumento degli incendi, il riutilizzo delle risorse idriche non convenzionali è diventato un tema di grande attualità. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), rispondendo ad un interpello, è intervenuto con una nota ufficiale (prot. n. 152853 dell’11 agosto 2025) per fare chiarezza su un punto cruciale: l’uso di acque reflue depurate per finalità antincendio in situazioni di emergenza idrica.
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L’Interpello e le risposte ministeriali
La risposta ministeriale è stata sollecitata da un interpello dell’Autorità Idrica Pugliese, che ha posto due quesiti specifici.
Quesito 1: uso di acque depurate e affinate per interventi di spegnimento incendi
È possibile utilizzare acque reflue depurate e affinate, che rispettino i limiti di qualità del DM 185/2003, in uscita dagli impianti di depurazione e stoccata in apposite vasche, per rifornire i mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco (APS e ABP) durante gli interventi di spegnimento, in assenza di rete duale?
Su questo punto, il Ministero ha chiarito che è “ammissibile una simile forma di riutilizzo, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal D.M. n. 185/2003 in materia di riutilizzo a fini industriali”.
Ha poi aggiunto tre importanti precisazioni:
- nel caso di riutilizzo a fini industriali, ove lo standard minimo previsto per tali usi dall’art. 4, comma 1, D.M. n. 185/2003 non assicuri un adeguato livello di protezione dell’ambiente in relazione allo specifico uso industriale, i limiti da applicare nel caso concreto sono individuati in sede di autorizzazione all’esito di un accordo integrativo ex art. 11, legge n. 241/1990 in relazione agli specifici usi cui sono destinate le acque;
- ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, i valori previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 (TUA) non assicurano, neanche astrattamente, un adeguato livello di protezione dell’ambiente in relazione ad usi antincendio in ambienti naturali, urbani e agricoli;
- ferme le pertinenti valutazioni spettanti alle autorità competenti, l’uso antincendio di acque affinate presenta caratteri materiali assimilabili agli usi civili, con la conseguenza che gli standard minimi previsti per questi ultimi dall’art. 4 comma 1 del D.M. 185/2003 e dal punto 1 dell’allegato allo stesso decreto ministeriale costituiscono un solido riferimento ai fini del riutilizzo delle acque per usi antincendio.
Quesito 2: uso eccezionale di acque reflue conformi All. 5, parte 3 del TUA
È consentito l’uso eccezionale e temporaneo di acque reflue che rispettano i parametri della Tabella 4, Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. 152/2006 (Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo) per scopi antincendio, in virtù dell’emergenza idrica e della necessità di interventi rapidi?
Su questo fronte, la risposta del Ministero è stata netta: “tutte le forme di riutilizzo cui si applica il decreto, senza alcuna eccezione o deroga, sono sottoposte a un titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 6 D.M. n. 185/2003. Pertanto, non è ammesso l’esercizio di attività di riutilizzo in assenza del titolo rilasciato dall’autorità competente.
La sussistenza di una crisi idrica, di per sé, non è suscettibile di giustificare un riutilizzo sine titulo, là dove non sanzionata da una dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi delle pertinenti normative statali o regionali da parte delle autorità competenti che preveda espressamente l’esercizio di siffatti poteri straordinari.
In secondo luogo, l’autorizzazione al riutilizzo ex art. 6 cit. detta le prescrizioni al fine del rispetto dei valori limite stabiliti dallo stesso regolamento e dalla normativa regionale di attuazione”.
Fonti e riferimenti
- Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Il testo integrale della Risposta prot. n. 152853 dell’11.08.2025 è disponibile sul sito del MASE
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