Concetto di lavoratore distaccato all’estero

Sicurezza dei lavoratori all’estero: distacco, trasferte e responsabilità

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La crescente internazionalizzazione delle imprese e l’espansione dei mercati oltre i confini nazionali spingono sempre più aziende a inviare i propri dipendenti all’estero per attività lavorative temporanee o di lungo periodo. Questa dimensione globale, però, porta con sé interrogativi complessi, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quando un lavoratore viene distaccato in un altro Paese, infatti, diventa fondamentale stabilire quale normativa prevenzionistica sia da applicare: quella italiana, quella del Paese ospitante o un insieme coordinato di disposizioni? La transnazionalità del rapporto di lavoro apre quindi scenari delicati che richiedono un’analisi puntuale per garantire la tutela effettiva dei lavoratori e, al tempo stesso, la conformità delle imprese agli obblighi di legge.

  • Dal nostro archivio editoriale, vogliamo riproporre un estratto di un articolo pubblicato da Adolfo Faletra, Biagio Principe e Giusto Tamigio, sulla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro[1] per riaccendere i riflettori su un tema quanto mai attuale. Le sfide legate alla tutela dei lavoratori distaccati continuano, infatti, a rappresentare un punto cruciale per le aziende e per la sicurezza globale, rendendo indispensabile un’analisi costante e approfondita.

Forme di lavoro all’estero: trasferimento, trasferta e distacco

Dal punto di vista normativo un dipendente può essere inviato all’estero con una delle seguenti forme di rapporto di lavoro:

  • trasferimento: cambio tendenzialmente definitivo del luogo di lavoro con stipula di un contratto estero che regola l’intero rapporto;
  • trasferta: mutamento temporaneo del luogo di lavoro con previsione certa di rientro nella sede aziendale;
  • distacco: variazione del luogo di lavoro con sospensione temporanea delle norme contrattuali e di legge del contratto originario di assunzione e con la stipula di un contratto estero che regola il rapporto di distacco. Il distacco svolto in un altro Stato non deve superare i 24 mesi e la persona distaccata non deve essere inviata in sostituzione di un’altra (art. 12 – Reg. CE 883/2004).

Il datore di lavoro (DL), nel documento di valutazione dei rischi (DVR), ha l’obbligo di valutare anche il rischio derivante dal lavoro oltre confine.

Obblighi del datore di lavoro nella gestione dei rischi oltre confine

La Corte di Cassazione[2] ha stabilito che, il DL distaccante deve preventivamente accertare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza sul posto di lavoro all’estero, anche tramite un sopralluogo e/o l’acquisizione di documenti quali il DVR e l’eventuale sistema di gestione della sicurezza del DL distaccatario.

L’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede la ripartizione delle competenze tra i due Datori di lavoro:

  • tutti gli obblighi di prevenzione e protezione (oneri economici per le visite mediche, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ecc.), sono a carico del distaccatario;
  • gli obblighi di informazione e formazione del lavoratore sui rischi presenti all’estero rimangono in capo al DL distaccante.

La conoscenza del luogo di lavoro all’estero è dunque molto importante perché consente al DL di informare e formare il dipendente in modo adeguato.Infatti la probabilità di accadimento e la magnitudo del rischio dipendono anche dal contesto specifico in cui si opera e dalle condizioni ambientali.

La valutazione del Rischio Paese

Accadimenti anche recenti hanno reso evidente che i Datori di lavoro e gli RSPP hanno sottovalutato o non valutato correttamente il rischio a cui sono esposti i lavoratori all’estero. Oltre ai rischi tradizionali legati alla mansione propria (rischio chimico, fisico e biologico) deve essere considerato il c.d. “Rischio Paese” ovvero quel rischio specifico e straordinario connesso all’area geografica e al Paese in cui è svolta l’attività lavorativa.

In particolare, devono essere valutati i fattori di rischio di seguito indicati in maniera non esaustiva.

Fattori di rischio ambientali

  • condizioni climatiche (causa di colpo di calore o ipotermia);
  • fenomeni naturali (terremoti, eruzioni, uragani, …);
  • presenza di aziende a rischio tecnologico (raffinerie, centrali nucleari, fabbriche di munizioni o esplosivi…), ma anche obiettivi sensibili, ubicati vicino al posto di lavoro o all’abitazione.

Fattori di rischio sanitari e psicologici

  • condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
  • condizioni igienico-sanitarie delle strutture sanitarie;
  • condizioni igienico-sanitarie locali con possibilità di contrarre malattie infettive (epidemie/pandemie, malaria, ecc.);
  • stress da disagio adattativo, a cui sono sottoposti i lavoratori che rimangono per un lungo periodo all’estero, che può provocare uno stato di ansia e depressione.

Fattori di rischio culturali e religiosi

  • condotte considerate offensive o imbarazzanti per gli usi ed i costumi della popolazione locale;
  • comportamenti ritenuti non rispettosi della religione locale e di eventuali gruppi etnici.

Fattori di rischio logistici e infrastrutturali

  • condizioni di sicurezza delle infrastrutture (porti, aeroporti, stazioni), delle vie di comunicazione (strade, ferrovie, linee fluviali…) e dei mezzi di trasporto (privati o pubblici) utilizzati dal lavoratore per recarsi al lavoro o per altre circostanze;
  • logistica degli approvvigionamenti e degli spostamenti da parte del lavoratore;
  • comunicazione (copertura telefonica e satellitare).

Fattori di rischio socio-politici

  • situazione politica, principali criticità e competenze delle istituzioni locali più importanti;
  • percezione e considerazione dei lavoratori stranieri (in particolare quelli italiani) da parte del governo e della popolazione locale e di eventuali movimenti e/o associazioni territoriali;
  • possibili atti terroristici che coinvolgono direttamente o indirettamente i lavoratori.

Fattori di rischio criminalità e delinquenza

  • sicurezza dell’abitazione o dell’albergo in cui alloggiano i lavoratori;
  • presenza di organizzazioni criminali che mettono a repentaglio l’incolumità dei lavoratori (furto, rapina, sequestro, ecc.).

I vantaggi di una gestione proattiva dei rischi per il personale all’estero

Spesso i datori di lavoro, non essendo pienamente consapevoli degli obblighi derivanti dal dovere di proteggere i lavoratori all’estero, affrontano il problema soltanto quando avviene un evento drammatico che coinvolge il dipendente. In questo caso sono costretti a sostenere costi elevati dovuti anche al fermo lavorativo, al mancato rispetto delle tempistiche ed ulteriori conseguenze.

Un’adeguata gestione dei rischi del personale all’estero produce non solo un vantaggio in termini economici ma anche un miglioramento dell’immagine aziendale, accrescendo la fiducia dei propri dipendenti e dei clienti. Inoltre, l’attenzione alla sicurezza dei lavoratori all’estero tutela l’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità di impresa in caso di incidente.

È necessario, dunque, passare da un’improvvisata risposta all’evento ad un approccio preventivo basato su una sistematica gestione dei rischi.

Il DL ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in relazione alla specifica organizzazione aziendale, devono analizzare e riportare nel DVR, i fattori di rischio sopra richiamati e individuare idonee procedure, alle quali devono scrupolosamente attenersi sia l’azienda sia i lavoratori all’estero, così da ridurre la probabilità di accadimento di un incidente e/o le sue conseguenze. Alla valutazione del rischio partecipa, per l’ambito di competenza, il medico competente (MC).

Mappatura e gestione del rischio: il ruolo del Responsabile della sicurezza all’estero

Preliminarmente può essere utile individuare, nell’ambito della organizzazione aziendale, una figura professionale incaricata di sovraintendere al viaggio ed alla sicurezza dei lavoratori in altri Paesi (responsabile del servizio di sicurezza aziendale all’estero – RSSE).

Il primo compito del RSSE è quello di raccogliere dati e informazioni affidabili sul Paese estero (talvolta è necessario recarsi nel Paese di destinazione ed effettuare un sopralluogo nel posto di lavoro in cui sarà distaccato il dipendente), utili per un’efficace programmazione delle azioni di riduzione del rischio.

Dalla successiva analisi e interpretazione dei dati e delle informazioni può essere individuata la mappa dei rischi, fondamentale per la definizione delle procedure/modalità operative che devono essere adottate affinché al lavoratore possa essere garantita una adeguata sicurezza.

La valutazione del “Rischio Paese” deve essere costantemente aggiornata in relazione agli eventuali cambiamenti degli scenari nel Paese estero.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori distaccati

Prima della partenza e dopo il suo ritorno, il lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il Medico competente, prima della partenza, deve attestare l’idoneità sanitaria del lavoratore da inviare all’estero tenendo conto del Rischio Paese. Il lavoratore, infatti, potrebbe essere affetto da alcune patologie (cardiache, respiratorie, ecc.) incompatibili con i rischi sanitari di quel paese. Dunque è necessario effettuale le seguenti attività:

  • predisposizione di un adeguato programma sanitario articolato in visita medica, accertamenti di laboratorio e strumentali mirati;
  • ricognizione dello stato vaccinale e adeguamento delle vaccinazioni in rapporto alle aree di destinazione secondo i corrispondenti schemi vaccinali predisposti;
  • revisione della prescrizione di farmaci eventualmente assunti (per un’adeguata scorta, per modificare i tempi e i dosaggi nel caso di passaggio di numerosi fusi orari);
  • prescrizione di farmaci, considerando anche le modalità di trasporto, per prevenire e/o curare disturbi specifici (chinetosi e/o sindrome d’altitudine) e per il trattamento di patologie minori (infezioni respiratorie del tratto superiore, bronchiti, patologie osteo-articolari lievi, dermatiti, eritemi solari, sindromi da calore);
  • profilassi antimalarica e trattamento della diarrea del viaggiatore;
  • redazione di un libretto sanitario di viaggio, in lingua inglese, contenente la sintesi della storia clinica, dei dati di laboratorio, dei principali esami strumentali effettuati in occasione delle visite, le vaccinazioni praticate. Il libretto sanitario può includere riferimenti telefonici e/o di posta elettronica a cui, in caso di necessità per ottenere informazioni supplementari, possano rivolgersi i sanitari che eventualmente presteranno cure nell’area di destinazione.

La formazione e l’informazione sanitaria, con l’ausilio di diversi strumenti cartacei e/o informatici, riguardante i comportamenti e le precauzioni per prevenire le più frequenti patologie da viaggio sono una tappa fondamentale per la preparazione del lavoratore alla missione all’estero.

Controlli sanitari post-missione: la gestione dei casi sintomatici e asintomatici

Al rientro del lavoratore deve essere attuata la seconda fase di sorveglianza sanitaria differenziata per gli asintomatici ed i sintomatici.

  • Negli asintomatici il controllo è di tipo clinico generale ed orientato in base ad eventuali comportamenti a rischio tenuti durante la permanenza, con la riserva di ulteriori accertamenti per gli eventuali problemi sanitari che potrebbero essere ancora in incubazione, soprattutto per soggiorni, pur ripetuti, di breve durata (<1 mese).
  • Nei soggetti sintomatici gli approfondimenti diagnostici, dopo l’accurata anamnesi, saranno guidati dai sintomi e dai segni clinici predominanti (febbre, diarrea, cefalea grave, ittero, ecc.) con l’invio successivo in strutture sanitarie specialistiche.

La sicurezza dei lavoratori all’estero in breve

  1. Quali sono le principali differenze tra trasferimento, trasferta e distacco all’estero?

    Un dipendente può essere inviato all’estero con tre modalità differenti:
    Trasferimento: spostamento tendenzialmente definitivo del luogo di lavoro, regolato da un nuovo contratto estero.
    Trasferta: spostamento temporaneo con rientro previsto nella sede aziendale originaria.
    Distacco: variazione temporanea del luogo di lavoro, con sospensione parziale delle norme contrattuali e stipula di un contratto di distacco. Secondo il Regolamento CE 883/2004, il distacco non deve superare i 24 mesi e non può avvenire in sostituzione di un altro lavoratore.

  2. Quali obblighi ha il datore di lavoro per la sicurezza dei dipendenti inviati all’estero?

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di includere nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) anche i rischi legati alle attività svolte all’estero. In particolare:
     Il datore di lavoro distaccante deve verificare le condizioni di sicurezza sul posto, anche tramite sopralluogo o documentazione;
    Il datore di lavoro distaccatario deve farsi carico di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione (DPI, sorveglianza sanitaria, visite mediche);
    La formazione e informazione sui rischi restano invece a carico del datore di lavoro distaccante.

Strumenti per l’approfondimento

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[1] La sicurezza dei lavoratori all’estero nel Documento di Valutazione dei Rischi, di Adolfo A. Faletra, Biagio Principe, Giusto Tamigio, in rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, novembre 2020, EPC Editore.

[2] Sentenza della Corte di Cassazione n. 31300 del 22 luglio 2013.

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Redazione InSic

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