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Sicurezza dei lavoratori all’estero: distacco, trasferte e responsabilità

Concetto di lavoratore distaccato all’estero

La sicurezza dei lavoratori inviati all’estero richiede valutazioni preventive e gestione dei rischi specifici.

La crescente internazionalizzazione delle imprese e l’espansione dei mercati oltre i confini nazionali spingono sempre più aziende a inviare i propri dipendenti all’estero per attività lavorative temporanee o di lungo periodo. Questa dimensione globale, però, porta con sé interrogativi complessi, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Quando un lavoratore viene distaccato in un altro Paese, infatti, diventa fondamentale stabilire quale normativa prevenzionistica sia da applicare: quella italiana, quella del Paese ospitante o un insieme coordinato di disposizioni? La transnazionalità del rapporto di lavoro apre quindi scenari delicati che richiedono un’analisi puntuale per garantire la tutela effettiva dei lavoratori e, al tempo stesso, la conformità delle imprese agli obblighi di legge.

Forme di lavoro all’estero: trasferimento, trasferta e distacco

Dal punto di vista normativo un dipendente può essere inviato all’estero con una delle seguenti forme di rapporto di lavoro:

Il datore di lavoro (DL), nel documento di valutazione dei rischi (DVR), ha l’obbligo di valutare anche il rischio derivante dal lavoro oltre confine.

Obblighi del datore di lavoro nella gestione dei rischi oltre confine

La Corte di Cassazione[2] ha stabilito che, il DL distaccante deve preventivamente accertare la sussistenza di adeguate condizioni di sicurezza sul posto di lavoro all’estero, anche tramite un sopralluogo e/o l’acquisizione di documenti quali il DVR e l’eventuale sistema di gestione della sicurezza del DL distaccatario.

L’art. 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede la ripartizione delle competenze tra i due Datori di lavoro:

La conoscenza del luogo di lavoro all’estero è dunque molto importante perché consente al DL di informare e formare il dipendente in modo adeguato.Infatti la probabilità di accadimento e la magnitudo del rischio dipendono anche dal contesto specifico in cui si opera e dalle condizioni ambientali.

La valutazione del Rischio Paese

Accadimenti anche recenti hanno reso evidente che i Datori di lavoro e gli RSPP hanno sottovalutato o non valutato correttamente il rischio a cui sono esposti i lavoratori all’estero. Oltre ai rischi tradizionali legati alla mansione propria (rischio chimico, fisico e biologico) deve essere considerato il c.d. “Rischio Paese” ovvero quel rischio specifico e straordinario connesso all’area geografica e al Paese in cui è svolta l’attività lavorativa.

In particolare, devono essere valutati i fattori di rischio di seguito indicati in maniera non esaustiva.

Fattori di rischio ambientali

Fattori di rischio sanitari e psicologici

Fattori di rischio culturali e religiosi

Fattori di rischio logistici e infrastrutturali

Fattori di rischio socio-politici

Fattori di rischio criminalità e delinquenza

I vantaggi di una gestione proattiva dei rischi per il personale all’estero

Spesso i datori di lavoro, non essendo pienamente consapevoli degli obblighi derivanti dal dovere di proteggere i lavoratori all’estero, affrontano il problema soltanto quando avviene un evento drammatico che coinvolge il dipendente. In questo caso sono costretti a sostenere costi elevati dovuti anche al fermo lavorativo, al mancato rispetto delle tempistiche ed ulteriori conseguenze.

Un’adeguata gestione dei rischi del personale all’estero produce non solo un vantaggio in termini economici ma anche un miglioramento dell’immagine aziendale, accrescendo la fiducia dei propri dipendenti e dei clienti. Inoltre, l’attenzione alla sicurezza dei lavoratori all’estero tutela l’azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità di impresa in caso di incidente.

È necessario, dunque, passare da un’improvvisata risposta all’evento ad un approccio preventivo basato su una sistematica gestione dei rischi.

Il DL ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in relazione alla specifica organizzazione aziendale, devono analizzare e riportare nel DVR, i fattori di rischio sopra richiamati e individuare idonee procedure, alle quali devono scrupolosamente attenersi sia l’azienda sia i lavoratori all’estero, così da ridurre la probabilità di accadimento di un incidente e/o le sue conseguenze. Alla valutazione del rischio partecipa, per l’ambito di competenza, il medico competente (MC).

Mappatura e gestione del rischio: il ruolo del Responsabile della sicurezza all’estero

Preliminarmente può essere utile individuare, nell’ambito della organizzazione aziendale, una figura professionale incaricata di sovraintendere al viaggio ed alla sicurezza dei lavoratori in altri Paesi (responsabile del servizio di sicurezza aziendale all’estero – RSSE).

Il primo compito del RSSE è quello di raccogliere dati e informazioni affidabili sul Paese estero (talvolta è necessario recarsi nel Paese di destinazione ed effettuare un sopralluogo nel posto di lavoro in cui sarà distaccato il dipendente), utili per un’efficace programmazione delle azioni di riduzione del rischio.

Dalla successiva analisi e interpretazione dei dati e delle informazioni può essere individuata la mappa dei rischi, fondamentale per la definizione delle procedure/modalità operative che devono essere adottate affinché al lavoratore possa essere garantita una adeguata sicurezza.

La valutazione del “Rischio Paese” deve essere costantemente aggiornata in relazione agli eventuali cambiamenti degli scenari nel Paese estero.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori distaccati

Prima della partenza e dopo il suo ritorno, il lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il Medico competente, prima della partenza, deve attestare l’idoneità sanitaria del lavoratore da inviare all’estero tenendo conto del Rischio Paese. Il lavoratore, infatti, potrebbe essere affetto da alcune patologie (cardiache, respiratorie, ecc.) incompatibili con i rischi sanitari di quel paese. Dunque è necessario effettuale le seguenti attività:

La formazione e l’informazione sanitaria, con l’ausilio di diversi strumenti cartacei e/o informatici, riguardante i comportamenti e le precauzioni per prevenire le più frequenti patologie da viaggio sono una tappa fondamentale per la preparazione del lavoratore alla missione all’estero.

Controlli sanitari post-missione: la gestione dei casi sintomatici e asintomatici

Al rientro del lavoratore deve essere attuata la seconda fase di sorveglianza sanitaria differenziata per gli asintomatici ed i sintomatici.

La sicurezza dei lavoratori all’estero in breve

  1. Quali sono le principali differenze tra trasferimento, trasferta e distacco all’estero?

    Un dipendente può essere inviato all’estero con tre modalità differenti:
    Trasferimento: spostamento tendenzialmente definitivo del luogo di lavoro, regolato da un nuovo contratto estero.
    Trasferta: spostamento temporaneo con rientro previsto nella sede aziendale originaria.
    Distacco: variazione temporanea del luogo di lavoro, con sospensione parziale delle norme contrattuali e stipula di un contratto di distacco. Secondo il Regolamento CE 883/2004, il distacco non deve superare i 24 mesi e non può avvenire in sostituzione di un altro lavoratore.

  2. Quali obblighi ha il datore di lavoro per la sicurezza dei dipendenti inviati all’estero?

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di includere nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) anche i rischi legati alle attività svolte all’estero. In particolare:
     Il datore di lavoro distaccante deve verificare le condizioni di sicurezza sul posto, anche tramite sopralluogo o documentazione;
    Il datore di lavoro distaccatario deve farsi carico di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione (DPI, sorveglianza sanitaria, visite mediche);
    La formazione e informazione sui rischi restano invece a carico del datore di lavoro distaccante.

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[1] La sicurezza dei lavoratori all’estero nel Documento di Valutazione dei Rischi, di Adolfo A. Faletra, Biagio Principe, Giusto Tamigio, in rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, novembre 2020, EPC Editore.

[2] Sentenza della Corte di Cassazione n. 31300 del 22 luglio 2013.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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