RLSSP: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (RLSSP) è individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri. Leggi l’articolo per saperne di più.

RLSSP: significato

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) viene individuato (art. 49 del D.Lgs. 81/08), su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri.

Le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSSP saranno determinate in sede di contrattazione collettiva.

Funzione del RLSSP

Il RLSSP esercita le attribuzioni del RLS (art. 50 del D.Lgs. 81/08) in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del medesimo sito.

Questa figura è un diritto dei RLS designati per tutte le aziende o cantieri presenti nel sito produttivo per garantirne il coordinamento ed, in loro assenza, la specifica funzione.

In quali contesti è previsto il RLS di Sito Produttivo?

L’art. 49 del D.Lgs. 81/08 prevede l’istituzione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, quali:

  • porti (di cui all’art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) L. 28 gennaio 1994, n. 84), sedi di autorità portuale e in quelli sede di autorità marittima, da individuare con decreto dei Ministri del Lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti entro dodici mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008;
  • centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei Trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
  • impianti siderurgici;
  • cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
  • contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Chi individua il RLSSP?

In tutti i contesti elencati il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo deve essere individuato su iniziativa degli RLS delle aziende operanti nel sito produttivo. È compito della contrattazione collettiva definire le modalità con cui questo soggetto:

  • viene individuato;
  • esercita le proprie attribuzioni nelle aziende o cantieri del sito produttivo prive di RLS;
  • realizza il coordinamento tra RLS del medesimo sito.

Ruoli e compiti del RLSSP

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP):

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella unità produttiva;
  • viene consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione propria, nonché di lavoratori e preposti;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Per saperne di più

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Redazione InSic

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