Obbligo di Denuncia/Comunicazione infortuni: due strade diverse per le sanzioni

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Segnaliamo da sito di INAIL la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 nella quale l’Istituto:

  • riepiloga la normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni (articolo 53 del P.R. 1124 del 1965) – vedi la nostra Scheda sulla denuncia di infortunio e sulla normativa applicabile;
  • chiarisce sul regime sanzionatorio in caso di mancato/tardivo obbligo di denuncia infortuni (a fini assicurativi) o comunicazione infortuni (a fini statistici, colmando alcune incertezze manifestate dalle strutture territoriali.

Di seguito alcuni passaggi della Circolare e i principali riferimenti normativi richiamati.

Denuncia infortuni e Comunicazione infortuni: due percorsi sanzionatori diversi

Con la circolare INAIL sottolinea l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle norme che stabiliscono:

  • gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi (art.53 del DPR 1124/1965);
  • e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi (art.55 del D.Lgs. n.81/2008 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).

A proposito, l’Istituto ricorda anche che l’interesse tutelato dall’articolo 18 del TUS è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del DPR 1965, n. 1124 a presidio del quale

  • sono previste apposite sanzioni,
  • sono diversi sono gli organi  legittimati a contestare le violazioni
  • Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.
  • Diversa è infine la destinazione dei relativi proventi.

Comunicazione Infortuni

Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)previsti all’articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs. n.81/2008  in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici.

In base all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, il datore di lavoro e il dirigente sono puniti (comma 5 lett. G):

  • g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell’articolo 18,  comma 1, lettere r), (comunicazione dei dati di infortunio al SINP con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2.

Denuncia Infortuni e assicurazione: cosa dice l’art. 53 del DPR n.1124/1965

L’articolo 53 del P.R. 1124 del 1965 riformulato a seguito delle modifiche operate dall’articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recita:

 “Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti  prestatori d’opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni  valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve  essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore

per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

 Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall’infortunio.

 Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest’ultimo giorno.

La denuncia dell’infortunio ed il certificato medico trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell’operaio, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

 La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all’art. 13 dal datore di lavoro all’Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso

per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d’opera ha fatto denuncia al datore  di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l’obbligo di fornire all’Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

 Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio o della malattia professionale.

 Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall’armatore all’Istituto assicuratore e all’autorità portuale o consolare competente. Quando l’infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l’infortunio.

Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all’Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all’estero.

 Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

 Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

 La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’Istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni”.

Per approfondire sulla Denuncia di infortunio e la comunicazione di infortunio

Redazione InSic

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