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Lavoratrici, in gravidanza e madri: la tutela di salute e sicurezza sul lavoro

Lavoratrici gravidanza

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In occasione della Giornata internazionale della Donna, passiamo in rassegna la normativa di tutela della figura della donna lavoratrice, in particolare quella in stato di gravidanza: i diritti, gli obblighi e le prescrizioni previste dalla normativa del Testo unico di Sicurezza e non solo.

Le conclusioni dell’articolo sono tratte dal volume Manuale per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 (EPC Editore 2025)

Tutela della donna sul lavoro: la normativa

Il D.lgs. n. 81/2008, Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute degli stessi, come prescritto al comma 4 dell’art. 3

Il D.Lgs. 151/2001 ha raccolto poi gran parte delle norme disciplinanti la materia estendendo la tutela, che originariamente comprendeva le sole lavoratrici subordinate, anche alle lavoratrici autonome, alle imprenditrici agricole, alle libere professioniste ed ai titolari di rapporti di lavoro atipici o discontinui: vediamo in particolare queste tutele.

Il Decreto legislativo 151/2001, tutela e congedi

Il D.Lgs. 151/2001 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato, durante il periodo di gravidanza e fino all’età di sette mesi del figlio. In particolare, il T.U. sulla maternità dispone:

  1. Chi può chiedere il congedo di maternità?

    Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle lavoratrici che abbiano adottato od ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all’atto dell’adozione o dell’affidamento (art. 26). Se il parto avviene successivamente alla data presunta, il periodo compreso è inglobato nel congedo di maternità, analogamente, se il parto avviene anticipatamente rispetto alla data presunta, il periodo non goduto viene aggiunto al congedo di maternità successivo al parto. Se la lavoratrice è adibita a lavori gravosi o pregiudizievoli, l’astensione dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto (art. 17, comma 1).

  2. Il congedo di maternità può essere anticipato?

    Il congedo può essere ulteriormente anticipato, per un periodo da stabilirsi a cura della Direzione Provinciale del lavoro, nei casi di (art. 17, comma 2):
    -gravi complicanze della gravidanza;
    – impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni non pregiudizievoli per la stessa e per la salute del bambino;
    -qualora la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.

  3. Impossibilità di adibire la donna in gravidanza ad altre mansioni: cosa fare?

    In caso non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, i servizi ispettivi del Ministero del lavoro possono disporne l’interdizione dal lavoro fino al compimento del settimo mese d’età del bambino.

  4. A quali rischi non si deve esporre la donna in gravidanza?

    Le lavoratrici, durante la gravidanza, non possono essere esposte a radiazioni ionizzanti, ovvero svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert. È  vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione (art. 8);

  5. Quali lavoratrici non devono svolgere il lavoro notturno?

    Non sono obbligate a prestare lavoro notturno (art. 53):
     -la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa,
    il lavoratore padre convivente con la stessa;
    – la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

La tutela sul lavoro della donna lavoratrice in gravidanza

Per quanto riguarda le lavoratrici, i compiti di maternità e cura dei figli sono stati oggetti di tutela nel nostro Paese già con l’entrata in vigore della Costituzione che, all’art. 37, sancisce: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”

Rumore e tutela della lavoratrice madre

Il D.Lgs. 81/2008 impone la necessità di una tutela particolare verso le donne in gravidanza ed i minori nelle disposizioni relative alla valutazione dei rischi di esposizione agli agenti fisici, in generale, e, in particolare, al rumore ed alle vibrazioni.

Il rischio rumore per le lavoratrici madri deve essere comunque espressamente considerato nella valutazione dei rischi, con conseguente obbligo di informazione alle lavoratrici sui risultati della stessa e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Per le lavoratrici madri: fino all’emanazione del D.Lgs. 345/1999, la normativa di tutela della lavoratrice madre stabiliva che la stessa non potesse essere adibita a lavori che esponevano a rumore elevato, senza individuare un livello di soglia. Il D.Lgs. 151/2001 regola l’esposizione a rumore, facendo rientrare tra gli agenti del gruppo questo fattore di rischio, per il quale il datore di lavoro deve valutare le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il criterio che si deve adottare per l’allontanamento dall’esposizione a rumore delle lavoratrici madri è il seguente: per tutto il periodo della gravidanza, per livelli maggiori o uguali a 80 dBA; anche nel postparto quando i livelli di esposizione siano maggiori o uguali a 85 dBA.

Il rischio rumore per le lavoratrici madri deve essere comunque espressamente considerato nella valutazione dei rischi, con conseguente obbligo di informazione alle lavoratrici sui risultati della stessa e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Rischio di esposizione a campi elettromagnetici

Per quanto riguarda l’esposizione a campi elettromagnetici, l’articolo 210 prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite. Più specificamente, qualora i VA risultino superati, l’articolo dispone l’obbligo di effettuare uno specifico programma di azioni comprendente misure tecniche e organizzative aventi lo scopo di prevenire il superamento dei valori limite, sulla base di condizioni espressamente indicate alle lettere da a ad i del primo comma, a meno che non dimostri che tramite la valutazione dei rischi che il VLE non sia superato.

Il comma 3 prescrive l’obbligo di adottare determinate misure in riferimento a specifici gruppi di lavoratori: si tratta, anche in questo caso, dei soggetti particolarmente sensibili al rischio, quali, ad esempio, quelli che abbiano dichiarato, anche a seguito delle informazioni ex articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, oppure lavoratrici in stato di gravidanza che abbiano informato il datore di lavoro della propria condizione.

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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