Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce chiarimenti nell’ambito delle autorizzazioni previste dall’art. 4 della legge 300/1970. Il documento interviene su un tema particolarmente delicato, che riguarda il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi e altri strumenti tecnologici, richiamando l’attenzione sulla tutela dei diritti individuali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell'articolo
Controllo a distanza: finalità e limiti
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che impianti audiovisivi e altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza delle attività lavorative possono essere installati solo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza o tutela del patrimonio, previo:
- Accordo sindacale con RSU o RSA, oppure
- Autorizzazione dell’INL, in assenza di accordo o di rappresentanze sindacali.
L’autorizzazione è definitiva e vincolata alla dimostrazione delle ragioni legittimanti e al rispetto delle garanzie previste per i lavoratori.
La nota INL 4757/2025: indicazioni operative
Con la nota del 26 maggio, l’INL chiarisce – richiamando anche la Circolare INL prot. n. 2572 del 14/04/2023 – che le imprese con unità produttive in più province, ma sotto un’unica sede territoriale dell’Ispettorato – in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali – possono presentare una sola istanza autorizzativa valida per tutte le unità produttive (in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema).
Cosa dice l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori?
L’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce quanto segue:
Art. 4 – (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
- Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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