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Lo strano caso degli infortuni accaduti ai Medici di Medicina Generale

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Esiste un limbo normativo (e gnoseologico) che ci porta indietro nel tempo, ovvero al febbraio 2020, data in cui in Italia l’approccio sanitario territoriale è definitivamente cambiato.

Da quel preciso momento vi è stata la richiesta di maggiore vicinanza alle esigenze del paziente smarrito ed in lotta contro l’ignoto che ritrovava l’unica flebile luce in fondo al tunnel nel Medico di Medicina Generale (MMG) e nei Pediatri di Libera Scelta (PLS) ultimi baluardi locali al di fuori della rete Ospedaliera invasa dalla sconosciuta pandemia.

Ci racconta l’esperienza vissuta ai tempi del COVID il Dott. Antonio Albergo, founding partner ed Amministratore Unico di Ben s.r.l., azienda che fornisce servizi di sorveglianza sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità al D.lgs. 81/08 (vedi sotto).

Come è cambiato l’approccio sanitario territoriale durante la pandemia?

La medicina territoriale, ed in particolare il Medico di Medicina Generale, sono stati segnati incisivamente dalla diffusione di COVID-19, anche attraverso alcuni dilemmi etico-clinici presenti nella nuova quotidianità della pratica curativa.

Lo sforzo di tutelare la salute della popolazione durante la pandemia ha comportato il tentativo di minimizzare la morbilità e la mortalità ottimizzando risorse e strategie che hanno richiesto limitazioni sui diritti e sulle preferenze individuali, anche a scapito della sicurezza e tutela personale.

Il nuovo ruolo del Medico di Medicina Generale

In questo ambito, commenta il Dott. Albergo, il Medico di Medicina Generale (MMG) è stato chiamato ad affrontare una serie di nuove sfide cliniche, assistenziali e gestionali poiché la medicina delle cure primarie, la medicina generale, il servizio di continuità assistenziale e la pediatria di libera scelta si sono trovate a fronteggiare situazioni complesse in condizioni estremamente precarie da un punto di vista organizzativo e preventivo.

Durante l’emergenza sanitaria si è passati da uno standard di cura solitamente indirizzato ai bisogni medici e assistenziali specifici dei singoli pazienti ad una due diligence nei confronti della salute della comunità, cercando di mantenere comunque il miglior livello di cura individuale. L’incedere degli accadimenti è scaturito, nella peculiarità e specificità dei compiti insiti nei MMG, operanti tra difficoltà, criticità, insicurezza e imprevedibilità, in una situazione epocale in cui i sistemi Ospedale e Territorio sono stati chiamati ad una nuova relazione attraverso una progressiva integrazione quasi in simbiosi clinica e ciclica.

Carenza di DPI e le sfide del Medico di Medicina generale

Nella prima fase pandemica i MMG hanno dovuto operare in carenza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a favore di quei pazienti che risultavano essere positivi al SARS-CoV-2, o che si trovavano nella condizione di non conoscere il proprio stato di salute nei confronti del virus: il prevalere del senso del dovere nell’intervenire nella cura ha avuto, come risultato, la salvaguardia della salute dei pazienti a discapito, talvolta, anche della vita del Medico, annoverando, difatti le categorie dei medici operanti nel territorio allo stato attuale circa 120 MMG e PDS deceduti nell’esercizio delle loro funzioni.

Medico MG e la quota di rischio inaccettabile

La carente disponibilità dei DPI diventava, nella prima e seconda fase pandemica, una limitante oggettiva alla funzione Medica. Affermare che i MMG siano stati esposti a rischi prevedibili e che non hanno potuto usufruire in modo sicuro e adeguato dei DPI infettandosi e divenendo, al contempo, involontari propagatori di contagio verso i propri collaboratori e familiari, non deve rappresentare una semplice accusa, ma un oggettivo accadimento. Tali considerazioni sono state indice di una sottovalutazione di sistema del problema sicurezza degli operatori e di una mancata programmazione delle necessità in stato di emergenza, portando la quota di rischio ad inaccettabile così come la mancata protezione del Medico.

Il Decreto Cura Italia e l’infortunio da COVID-19

Nello stato specifico che colpiva duramente il SSN interveniva l’art.42 comma 2 del “Decreto Cura Italia”, il D.L del 17 Marzo 2020 n.18  (in vigore dal 17 marzo 2020 e convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), con la previsione che l’infezione da coronavirus, ove contratta in occasione di lavoro fosse considerata come “infortunio sul lavoro” e dunque meritevole di ricevere la copertura assicurativa INAIL.

Infortunio da COVID-19 e occasione di lavoro: le categorie escluse dal riconoscimento

La norma, tuttavia, rivolta ai lavoratori che in “occasione di lavoro” possono rimanere vittime del contagio da COVID-19 per una presunzione semplice riconosciuta dalla legge, non ha riguardato però

  • i medici di medicina generale (MMG),
  • i medici di continuità assistenziale (MCA),
  • i pediatri di libera scelta (PLS)
  • i medici con contratto di lavoro autonomo di natura libero professionale.

Tali professionisti, titolari di polizze assicurative private vedono negato tale indennizzo sul presupposto che l’infezione da Covid-19 non rientrerebbe nel concetto di “infortunio” se non correlato ad un rapporto di dipendenza e ad un principio di causa-effetto.

La complessa situazione ha chiamato tutti i professionisti sanitari ad affrontare una nuova sfida di dimensioni globali: nessuno era adeguatamente preparato e il senso del dovere è stato necessario per affrontare questa nuova situazione in tempi rapidi. L’equilibrio atto a riconoscere una buona azione di cura, quindi, non poteva essere immediato in quanto si trovava in quella relazione intersoggettiva (MMG, singolo paziente, comunità, ospedale) fortemente minata dall’epidemia.

MMG e riconoscimento della tutela INAIL

 È a tal fine ora però necessario valutare possibili soluzioni atte ad estendere alle categorie sopraelencate la tutela dell’INAIL, in un regime di assoluta assimilabilità del riconoscimento di tali figure, altresì, anche allo status di “vittima del dovere” ( Legge n.466/1980 ,articoli 562,563 commi “d” e  “e” e 564 della Legge n.266/2005, D.P.R. n.246/2006 )  o sotto forma di riconoscimento come “infortunio sul lavoro” con i conseguenti benefici nei confronti degli orfani e famigliari dei caduti.

Il diritto di autonomia del Medico di medicina generale

In emergenza pandemica il rispetto del principio di autonomia doveva essere rimarcato non solo per il paziente ma anche per il medico, che offrendo le proprie competenze, possiede il diritto alla tutela della propria salute occupandosi anche dei suoi stretti collaboratori e familiari, per poter continuare la professione a beneficio di tutta la comunità. D’altro canto, il principio di giustizia richiamava al contempo un’attenzione verso i bisogni di ogni cittadino e verso le necessità di un’intera comunità o Nazione.

Per tali ragioni il compito dell’MMG deve essere scrupoloso, perché la cura, in modo direttamente proporzionale giova all’intera comunità: essere in grado di garantire il fondamentale diritto alla salute di ogni cittadino significa farsi carico del singolo nell’interesse della collettività.

Quale tutela per il Medico di Medicina generale?

Non si può pertanto prescindere dalla sicurezza dei MMG, interponendo preliminarmente presidi di protezione e organizzazione adeguati al risultato da conseguirsi. La scure tremenda non ha rimandato il suo operato e lascia tatuato ed indelebile il messaggio che assieme è possibile salvare la collettività, con atti imprenditorialmente corretti che non lascino spazio all’assistenzialismo ma concorrano alla rinascita collettiva e responsabile.

Il MMG è, dunque, il primo mattone di qualsiasi sistema di sorveglianza della salute, in quanto custode delle informazioni dei cittadini in costante rapporto con la rete dei servizi ospedalieri e di sanità pubblica delle Aziende Sanitarie Locali ma diventato, obtorto collo, vittima del dovere e caduto sul lavoro nell’esercizio delle proprie funzioni esercitate troppo spesso e per troppo tempo a mani nude.

Cos’è Ben sr.

Ben s.r.l., è una azienda che, nell’ambito della Convenzione CONSIP in Salute e Sicurezza sul Lavoro, presta la propria attività per diverse Pubbliche Amministrazioni tra le quali ASL Lecce, IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte ed IRCCS “Giovanni Paolo II” Istituto Oncologico di Bari oltre a svariate RSSA Private e realtà Poliambulatoriali presenti nel territorio Pugliese e Lucano.

Redazione InSic

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