DL COVID 229/21: esteso il Super Green Pass e nuove regole per le quarantene

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In Gazzetta ufficiale l’ultimo DECRETO COVID di Dicembre, DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 229, in vigore dal 1°gennaio 2022, che 

Vediamo le novità in materia di Super Green Pass nel dettaglio e facciamo il punto su tutte le misure restrittive anti-covid previste a partire dal 10 gennaio 2022.

Estensione del Green Pass rafforzato

In base al nuovo DL anti-Covid 19 (approvato in CdM del 29/12/21) dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Capienze in stadi e palazzetti

Il DL approvato in Consiglio dei Ministri prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

TUTTE le misure restrittive anti-Covid dal 10 gennaio 2022

Alla luce del DL Festività 221/21 e del DL Covid approvato il 29 dicembre 2021 (ma non ancora in Gazzetta, al momento in cui scriviamo), l’obbligo di Green Pass rafforzato o Super green pass(vedi tutta la normativa) vale per tutte le seguenti attività :

  • piscine, palestre e sport di squadra al chiuso;
  • musei e mostre;
  • i centri benessere al chiuso;
  • centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
  • parchi tematici e di divertimento;
  • per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Per la ristorazione, per il consumo anche al banco dal 25 dicembre al 31 gennaio 2022 (Art. 5 del DL 221/21).
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto
  • l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene COVID-19: cosa cambia?

In base al DL anti-COVID, la quarantena precauzionale

  • non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19
    • nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario
    • o dalla guarigione
    • o dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster).

Cosa deve fare chi è venuto a contatto con un positivo?

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo, i soggetti di cui sopra, devono

  • indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
  • effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo.

Come uscire dalla Quarantena/Isolamento?

La Quarantena o Auto-sorveglianza sopradescritta consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Per approfondire su Restrizioni anti-COVID dal 10 gennaio e Super Green Pass

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it - Formatore in salute e sicurezza sul lavoro - Content editor e Social media manager InSic.it