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Conversione Decreto GREEN PASS (DL 111/21): le misure per scuole, trasporti ed eventi dal 1° settembre – ULTIMI AGGIORNAMENTI

Green Pass sui mezzi di trasporto obbligatorio dal 1° settembre 2021

In Gazzetta il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass-SCUOLE” che detta “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” a partire dal 1°Settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

I punti principali del DL n.111/2021

Il Decreto Green Pass regola:

Con la LEGGE 24 settembre 2021, n. 133 di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 sono state introdotte diverse novità nel testo del DL 111/2021 che, a sua volta, modifica il DL 52/2021. Le segnaliamo in corsivo

Certificati Verdi – Green pass, quanto dura?

In sede di conversione è stata introdotta una modifica nuova all’art. 9 del DL 52/2021 in materia di validità della certificazione verde che ha una validità di:

Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.

In base al Decreto Green Pass la misura è derogabile esclusivamente

Scuole e Green Pass, cosa cambia dal 1° Settembre 2021?

Dal 1° Settembre il Green pass sarà obbligatorio

Sono esclusi dall’obbligatorietà di Green pass tutti gli studenti minorenni.

Le misure di sicurezza minime per scuole e università

Il Decreto Green Pass pone:

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Trasporti: cosa cambia dal 1° Settembre 2021?

Dal 1° settembre il DL Green Pass introduce nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto ma il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

Su quali mezzi pubblici serve il Green Pass per i mezzi di trasporto?

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

Su quali mezzi pubblici non serve il Green Pass?

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass:

A chi non si applica l’obbligo del Green Pass sui mezzi pubblici?

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi, esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Eventi sportivi e di pubblico spettacolo

Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35% a partire dal 7 agosto 2021.

Per gli spettacoli aperti al pubblico in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie – la novità della Legge di conversione

La conversione in Legge del DL n.111/2021 all’art. 2 bis, introduce un art. 4 bis all’articolo 4 del DL n.44/2021, che prevede i limiti alla responsabilità penale in ambito sanitario, che estende l’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (salvo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale).

L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Obblighi dei responsabili di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

I responsabili delle strutture, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni dovranno assicurare il rispetto delle regole e l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni necessarie.

La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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