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Digitalizzazione dei Contratti pubblici: cosa dice il nuovo Regolamento

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Finger pressing a digital button with the text digital transformation. Concept of digitalization of business processes. Composite between a photography and a 3D background. Horizontal image

Con DECRETO 12 agosto 2021, n. 148 il Dipartimento della Funziona pubblica presso la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI adotta il Regolamento per la digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici previsto dall’art. 44 del D.Lgs. n.50/2016.

Entrerà in vigore l’11 novembre 2021, ma le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione saranno dettate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) con apposite linee guida. Entro sei mesi dall’emanazione di quest’ultime, le stazioni appaltanti dovranno adeguare i propri sistemi telematici.

Il regolamento contiene due Capi:

Il Sistema Telematico per la digitalizzazione delle procedure pubbliche

Il Sistema Telematico per la digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici è stato realizzato tenendo conto delle migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, nonché alle soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto (vedi l’elenco delle pratiche a cui fa riferimento – art.28).

Cosa prevede il Regolamento per la digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici?

Il Regolamento di cui al DPCM 148/2021 definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento anche attraverso l’interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del CAD.

Come si accede al sistema telematico digitale?

In base all’art.3 del Regolamento, l’accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede l’identificazione dell’utente (mediante SPID) e il rilascio di un apposito codice alfanumerico.

Una volta identificato, all’utente viene assegnato un profilo, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura: i livelli di sicurezza graduano in relazione alla tipologia delle proprie funzionalità e al profilo dell’utente, secondo le modalità definite nelle regole tecniche (ancora da emanarsi).

Come comunicare lo scambio di informazioni in modalità digitale

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento eIDAS, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 52 del codice.

Cosa succede se un utente non è negli indici telematici?

Se l’utente non è presente negli indici, il sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso.

Come conservare i dati relativi alle procedure di affidamento?

I dati, i documenti e le comunicazioni, redatti in un formato idoneo alla loro conservazione sono raccolti in un Fascicolo Informatico gestito dal sistema telematico che contiene anche l’impronta delle registrazioni cronologiche 6 calcolata al momento dell’invio del fascicolo stesso in conservazione.

Dove è conservato il Fasciolo informatico?

Il Fascicolo si trova all’interno del sistema telematico, e questo provvede alla sua conservazione secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici (art.7).

Accesso agli atti di gara: come fare?

In base all’art.8 il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.

Come avviene la protezione dei dati personali degli autenticati al Sistema telematico per le procedure di appalto?

Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati, la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi (vedi art. 6) e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico anche mediante l’impiego di tecnologie basate su registri distribuiti, (art. 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

Quale livello di sicurezza viene assicurato?

Ai sensi dell’art.9 il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono,

Pagamenti telematici

Prevista nel sistema telematico una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall’articolo 5 del CAD.

Procedure di acquisto e di negoziazione

Il Capo 2 del Regolamento regola le procedure di acquisto e negoziazione

Acquisizione del codice identificativo di gara: come fare?

Il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’acquisizione del codice identificativo della gara. La richiesta avviene attraverso il sistema telematico, sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC.

Come ottenere la  Determina a contrarre?

Il sistema telematico consente alla stazione appaltante

Come avviene la redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara

Il sistema telematico

  1. acquisisce la documentazione di gara e ne consente la redazione (art.14);
  2. supporta la stazione appaltante nella redazione e nell’invio di inviti corredati dai necessari allegati;
  3. attraverso la interconnessione con le apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’ANAC, consente alla stazione appaltante
  4. di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi previsti dal codice, (gestione automatizzata delle relative notifiche)
  5. predisporre gli schemi di documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice

Come partecipare alla gara?

Il sistema telematico consente all’operatore economico:

Come avviene le gestione dell’offerta?

Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta,

Atti e lavori della Commissione giudicatrice: come funziona il Sistema telematico?

Il sistema telematico gestisce e consente (art.17)

Come procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione?

La stazione appaltante, attraverso il sistema telematico,

All’articolo 22 si dettaglia il lavoro della Commissione giudicatrice che consulta e valuta le offerte economiche degli operatori economici ammessi, tramite il sistema telematico, calcola la soglia di anomalia avvalendosi del sistema telematico e lo utilizza per l’elencazione delle offerte economiche in ordine di ribasso d’asta. L’articolo 23 riguarda la valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse (il calcolo della soglia di anomalia viene effettuato dal sistema nei casi e secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse.

Il sistema può

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