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Causa C-645 Facebook Ireland: la CGE su trattamento dati e poteri delle autorità di controllo

Edificio che ospita la Corte di giustizia Europea

Edificio che ospita la Corte di giustizia Europea

Con Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-645/19 del 15 giugno 2021 Facebook Ireland e a, la CGE precisa i poteri delle autorità nazionali di controllo nell’ambito dell’RGPD.

In particolare, chiarisce che in presenza di determinate condizioni, un’autorità nazionale di controllo può esercitare il suo potere di intentare un’azione dinanzi ad un giudice di uno Stato membro in caso di presunta violazione dell’RGPD (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), pur non essendo l’autorità capofila per tale trattamento.

Il sunto della Sentenza è reperibile sul sito della CGE: di seguito i passaggi principali del ragionamento della Corte.

La causa C-645/19 del 15 giugno 2021 Facebook Ireland

L’11 settembre 2015, il presidente della Commissione belga per la tutela della vita privata (la «CPVP») ha intentato un’azione inibitoria nei confronti di Facebook Ireland, Facebook Inc. e Facebook Belgium dinanzi al Tribunale di primo grado di Bruxelles per porre fine a violazioni della normativa relativa alla protezione dei dati. In particolare, la raccolta e uso di informazioni sul comportamento di navigazione degli utenti di Internet belgi, detentori o meno di un account Facebook, mediante varie tecnologie, quali i cookie, i social plugin o i pixel.

Il ricorso contro la sentenza

Il ricorso e il dubbio sull’applicazione dello “sportello unico”

Il giudice del rinvio

Dal 25 maggio 2018, infatti, in applicazione del principio dello «sportello unico» previsto dall’RGPD, solo il Commissario irlandese per la protezione dei dati sarebbe competente ad intentare un’azione inibitoria, sotto il controllo dei giudici irlandesi.

Il giudizio della CGE causa C-645/19 del 15 giugno 2021

La Corte di Giustizia precisa le condizioni in presenza delle quali un’autorità nazionale di controllo, priva della qualità di autorità capofila con riguardo a un trattamento transfrontaliero, deve esercitare il proprio potere di

Competenze per le violazioni del Regolamento

  1. Il RGPD deve conferire a tale autorità di controllo la competenza ad adottare una decisione che accerti che tale trattamento viola le norme previste dal regolamento;tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste da tale regolamento.

Il meccanismo dello Sportello unico

Azione giudiziaria di autorità di controllo diversa da capofila: limiti e possibilità

In caso di trattamento transfrontaliero di dati, l’esercizio del potere di un’autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall’autorità di controllo capofila, di intentare un’azione giudiziaria:

  1. non richiede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento transfrontaliero di dati personali oggetto di tale azione disponga di uno stabilimento principale o di un altro stabilimento nel territorio di tale Stato membro.
  2. deve rientrare nell’ambito di applicazione territoriale dell’RGPD, (quindi il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento transfrontaliero deve disporre di uno stabilimento nel territorio dell’Unione).
  3. può essere esercitato
    • tanto nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità;
    • quanto nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, (purché l’azione giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell’ambito delle attività di detto stabilimento e l’autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare siffatto potere).
  4. presuppone che l’RGPD sia applicabile.
    • [Nel caso di specie, poiché le attività dello stabilimento del gruppo Facebook situato in Belgio sono inscindibilmente connesse al trattamento dei dati personali in esame nel procedimento principale, per il quale il titolare del trattamento è Facebook Ireland per quanto riguarda il territorio dell’Unione, tale trattamento è effettuato «nell’ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento», e, pertanto, rientra effettivamente nell’ambito di applicazione dell’RGPD].

In caso di azioni giudiziali intentate prima dell’entrata in vigore del GDPR

Qualora un’autorità di controllo di uno Stato membro che non sia l’«autorità di controllo capofila» abbia intentato, prima della data di entrata in vigore dell’RGPD, l’azione giudiziaria relativa ad un trattamento transfrontaliero di dati personali:

  1. può essere mantenuta, in forza del diritto dell’Unione, sulla base delle disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati, (applicabile per quanto riguarda le violazioni delle norme in essa contenute fino alla data in cui tale direttiva è stata abrogata);
  2. può essere intentata per violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore dell’RGPD, (purché in una delle situazioni in cui, a titolo di eccezione, tale regolamento conferisce alla stessa autorità la competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento di dati in questione viola le norme contenute nel regolamento, e nel rispetto delle procedure di cooperazione ).

Poteri delle autorità di controllo

La CGE riconosce (ai sensi del Regolamento che:

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