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AI Act: in Gazzetta il Regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale (Reg. 2024/1689)

Intelligenza artificiale

intelligenza artificiale

In Gazzetta ufficiale europea del 12 luglio, l’Ai-Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Si tratta del primo quadro giuridico globale che stabilisce norme per lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Mira a garantire che l’intelligenza artificiale sia sviluppata e utilizzata in modo sicuro, responsabile ed etico, in linea con i valori dell’Unione europea.
Stabilisce quattro categorie di rischio per i sistemi di intelligenza artificiale, a seconda del loro potenziale impatto sui cittadini. I sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, come quelli utilizzati nei settori medico o dei trasporti, saranno soggetti a requisiti più rigorosi.
Il Regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea avvenuta il 12 luglio 2024. I fornitori di sistemi di intelligenza artificiale avranno un periodo di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Ai-Act – il Regolamento 2024/1689 – articoli e contenuto

Il Regolamento 2024/1689 disciplina l’intelligenza artificiale in 113 articoli e 13 allegati. Gli articoli sono distinti in 13 Capi, ma i Capi I e II, III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII si applicheranno dal 2 febbraio 2025.

Il Regolamento stabilisce:

AI-Act: punti chiave del Regolamento europeo

Il Regolamento vuole migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione.

Per farlo pone:

  • Divieto dei sistemi di intelligenza artificiale che causano danni alla persona o che violano i diritti fondamentali.
  • Obbligo per i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale di adottare misure per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
  • Introduzione di un sistema di “marchiatura CE” per i sistemi di intelligenza artificiale conformi al Regolamento.
  • Creazione di un gruppo di esperti in materia di intelligenza artificiale per consulenza la Commissione europea.

Regole europee per l’intelligenza artificiale:
a chi si applica l’Ai-Act

L’articolo 2 dell’Ai-act dettaglia i soggetti ai quali si applicheranno le nuove regole europee per l’intelligenza artificiale.

Questi dovranno valutare e mitigare i possibili rischi e registrare i loro modelli nella banca dati dell’UE (regolata al Capo VIII dell’AI-Act) prima della loro immissione sul mercato europeo (regolata al Capo IX).

L’Articolo 101 del Regolamento regola le sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali non superiori al 3 % del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente o a 15 000 000 EUR.

Cosa si intende per Sistema di AI/IA?

In base all’articolo 3 dell’AI-Act che riporta tutte le Definizioni chiave del Regolamento , il “Sistema di IA” è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Si fa riferimento, in particolare, ai sistemi di IA generativa che si basano su tali modelli, ad esempio, ChatGPT, dovrebbero rispettare i requisiti di trasparenza (dichiarando che il contenuto è stato generato dall’IA), aiutando anche a distinguere le cosiddette immagini deep-fake e da quelle reali, e fornire salvaguardie per evitare la generazione di contenuti illegali. Dovrebbero inoltre essere pubblicate le sintesi dettagliate dei dati protetti dal diritto d’autore utilizzati per l’addestramento.

Ai-Act
Obblighi per fornitori e utenti di intelligenza artificiale

Il Regolamento introduce al Capo IV una serie di obblighi per i fornitori e gli utenti di sistemi di intelligenza artificiale, tra cui:

Gli obblighi di trasparenza

Il regolamento europeo sull’Intelligenza artificiale prevede che i sistemi di IA per finalità generali dovranno comunque rispettare i requisiti di trasparenza e le norme UE sul diritto d’autore durante “le fasi di addestramento” dei vari modelli.

I modelli più potenti, che potrebbero comportare rischi sistemici, dovranno rispettare anche altri obblighi, ad esempio quello di effettuare valutazioni dei modelli, di valutare e mitigare i rischi sistemici e di riferire in merito agli incidenti.

Inoltre, le immagini e i contenuti audio o video artificiali o manipolati (i cosiddetti “deepfake”) dovranno essere chiaramente etichettati come tali.

Ai-Act, esenzioni e obblighi di informazione per attività di ricerca

Per stimolare l’innovazione nel campo dell’IA e sostenere le PMI, il Regolamento al CAPO VI (Art.57 e ss.gg.) prevede esenzioni per le attività di ricerca e le componenti dell’IA fornite con licenze open-source. La nuova legge promuove i cosiddetti spazi di sperimentazione normativa, o ambienti di vita reale, creati dalle autorità pubbliche per testare l’IA prima che venga implementata. Nel testo compare anche il diritto dei cittadini di presentare reclami (art.85) sui sistemi di IA e di ricevere spiegazioni sulle decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio con un impatto significativo sui loro diritti fondamentali.

Riformato anche il ruolo dell’Ufficio dell’UE per l’IA (Capo VII dell’Ai-Act), che avrà il compito di monitorare l’attuazione delle norme sull’IA.

AI ACT:
le pratiche di intelligenza artificiale vietate

Le norme dell’AI-Act seguono un approccio basato sul rischio e stabiliscono obblighi per fornitori e operatori dei sistemi di IA a seconda del livello di rischio che l’IA può generare.

Il Regolamento al Capo II, articolo 5, vieta i sistemi di IA che presentano un livello di rischio inaccettabile per la sicurezza delle persone:

Nei sistemi ad altro rischio rientrano:

Intelligenza artificiale: approccio al rischio e divieti dell’AI Act

L’Ai-Act pone l’obbligo di valutare e ridurre i rischi, mantenere registri d’uso, essere trasparenti e accurati e garantire la sorveglianza umana. I cittadini avranno diritto a presentare reclami sui sistemi di IA e a ricevere spiegazioni sulle decisioni basate su sistemi di IA ad alto rischio che incidono sui loro diritti.

Identificazione biometrica e uso da parte delle forze dell’ordine

Il divieto di queste pratiche avrà delle “eccezioni” nel caso siano sfruttate dalle forze dell’ordine nella loro normale attività.

Sebbene le forze dell’ordine non possano fare ricorso ai sistemi di identificazione biometrica, tranne in alcune situazioni specifiche espressamente previste dalla legge, sarà possibile una identificazione “in tempo reale” con garanzie rigorose, ad esempio se l’uso è limitato nel tempo e nello spazio e previa autorizzazione giudiziaria o amministrativa

Sarà possibile usare l’identificazione nella ricerca di una persona scomparsa o per la prevenzione di un attacco terroristico. Occorrerà però sempre l’autorizzazione giudiziaria collegata ad un reato.

Sanzioni per il mancato rispetto dei divieti sull’intelligenza artificiale

La non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all’articolo 5 è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 000 000 EUR o, se l’autore del reato è un’impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Lo prevede l’articolo 99 dell’Ai-Act che dettaglia le ulteriori sanzioni per queste violazioni.

Intelligenza artificiale e sicurezza in azienda

Per investigare i risvolti di salute e sicurezza sul lavoro delle applicazioni dell’intelligenza artificiale, suggeriamo i seguenti contenuti con alcuni studi e applicazioni pratiche

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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