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Interpello n.2/2019: chiarimenti su adempimenti sicurezza in attività ESEDI

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Nuovo quesito alla Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro!
Con interpello n.2/2019 la Regione Toscana chiede un chiarimento sull’applicazione per l’attività degli Enti ispettivi, delle previsioni della Lettera Circolare del 25/1/2011: “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto” nel caso di “Attività di Campionamento e analisi di campioni aerei o massivi e le attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
L’Allegato definisce tali attività (di Campionamento/Analisi e Sopralluogo) come “ESEDI” al punto d), e le riconduce sotto la voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. Tale voce è analoga a quella richiamata all’art. 249 del Testo Unico di Sicurezza fra quelle per le quali non è prevista l’applicazione di alcuni specifici obblighi previsti dal Capo III (Protezione dai rischi connessi all’amianto).

Il Quesito dell’Interpello n.2/2019

La Regione Toscana chiede in che modo gli enti ispettivi devono confrontarsi con le attività riportate alle lettera d) dell’Allegato 1 alla Circolare del 25/1/2011 “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.
Al punto d) si citano fra le “ESEDI” anche le “attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati” ricondotte all’interno della voce “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.

La normativa richiamata dall’Interpello n.2/2019

Siamo all’interno del Titolo IX (Sostanze pericolose): l’articolo 233 del D.Lgs. n.81/2008 delimita il campo di applicazione del Capo II “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” a tutte le “attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa”, fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal Capo III (Protezione dai rischi da esposizione all’amianto -art.246-261).
L’articolo 246 estende il campo di applicazione del Capo III (Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” alle “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.
Il successivo articolo 249 stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli adempimenti di cui agli articoli 250 (Notifica), 251 comma 1 (Misure di prevenzione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260 comma 1 (Registro di esposizione), nei casi di Esposizione Sporadiche e di Debole Intensità (ESEDI) tra i quali rientra l’attività di “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”.
La Circolare 25.01.2011 al punto d) dell’allegato 1, elenca infatti, tra le attività “ESEDI” ricondotte alla “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale” anche l’attività di “Campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.

Secondo la Commissione Interpelli

Pertanto, sulla base di tali elementi la Commissione Interpelli ritiene che il punto d), dell’allegato 1 alla Lettera Circolare del 25/01/2011 trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione dell’articolo 246 del TUS (cioè “attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”).
Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’articolo 236 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II – protezione da agenti cancerogeni e mutageni – del Decreto legislativo 81/08.

Riferimenti normativi

INTERPELLO n. 2/ 2019 (articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Applicazione, per l’attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”. Seduta della Commissione del 15 febbraio 2019.


Redazione InSic

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