Sicurezza gallerie

Gallerie stradali non transeuropee: pubblicata la Regola Tecnica

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto 20 giugno 2025 che diffonde la Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropee: Regola Tecnica

Con il Decreto 20 giugno 2025 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emana la Regola Tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

Gallerie stradali non transeuropee: obiettivi del Decreto

All’articolo 2 del Decreto sono fissati gli obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio. Pertanto le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
  • assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gallerie stradali non transeuropee: gli articoli del Decreto

All’articolo 3 del Decreto 20 giugno 2025 sono indicate applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi. In particolare:

  • Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell’allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova   realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
  • Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell’allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

All’articolo 4 si fissano le regole per l’impiego dei prodotti per uso antincendio

L’articolo 5 fissa una deroga per l’applicazione della regola tecnica (allegato 1) attraverso apposita comunicazione al Comando dei Vigili del fuoco.

Decreto 20 giugno 2025: entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (20 giugno 2025) ma, all’articolo 6, sono riportate scadenze differenziate per l’entrata in vigore di specifiche disposizioni del decreto.

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Redazione InSic

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