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DECRETO MINICODICE – DM 3/9/2021: indicazioni sulla Valutazione del rischio incendio “semplificata”

Con l’emanazione del DECRETO MINICODICE (il DM 3 settembre 2021), in vigore dal 29 ottobre 2022 si chiude la riforma del DM 10 marzo 1998 che, da quella data, verrà definitivamente abrogato.

Il Decreto, come abbiamo visto, stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

In cosa consiste la valutazione semplificata di rischio incendio in base al nuovo decreto? Le risposte nell’Allegato unico al Minicodice!

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998

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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998
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Cosa si intende per valutazione del rischio incendio “semplificata”

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

L’analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nell’Allegato unico al Decreto Minicodice.

Come effettuare la valutazione del rischio incendio “semplificata”

In base al punto 3 dell’Allegato unico al Decreto Minicodice la valutazione del rischio d’incendio deve essere effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

La valutazione del rischio incendio “semplificata” deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

a) individuazione dei pericoli d’incendio;

b) descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Cosa si intende per valutazione dei pericoli di incendio?

La valutazione dei pericoli di incendio può riguardare

Come descrivere l’ambiente in cui sono descritti i pericoli di incendio?

Per descrivere l’ambiente di lavoro in cui possono esserci pericolo di incendio, si può indicare, ad  esempio:

Come eliminare o ridurre i pericoli di incendio?

Una volta che vengono identificati i pericoli di incendio attraverso la analisi degli stessi contenuta nella valutazione del rischio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure quali:

Come proteggere l’ambiente dai pericoli di incendio?

Nell’Allegato si suggerisce di separare o proteggere determinati ambiti dei luoghi di lavoro sulla base della specificità dei luoghi stessi, con riferimento a numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati).

In che modo?

Si suggerisce la compartimentazione degli ambiti,

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998,

Leggi l’articolo che fa il punto sui decreti usciti con i testi normativi, i link di approfondimento ai Decreti di riforma e ai singoli allegati del DECRETO CONTROLLI, DECRETO GSA e DECRETO MINICODICE

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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