DECRETO MINICODICE – DM 3/9/2021: indicazioni su Compartimentazione ed Esodo

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Continuiamo con l’analisi del Decreto MINICODICE, il Decreto 3 settembre 2021, il terzo di riforma del DM 10 marzo 1998 (insieme al Decreto CONTROLLI e Decreto GSA)

Dopo aver visto i criteri previsti per la valutazione semplificata del rischio incendio nell’Allegato Unico (Par.3), ora passiamo a vedere le indicazioni per organizzare la Strategia antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio ai quali si riferisce il decreto.

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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998
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La Strategia antincendio in base al DECRETO MINICODICE

L’Allegato unico indica al Paragrafo 4 le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, distinguendoli in diversi paragrafi:

  • Compartimentazione;
  • Esodo;
  • Gestione della sicurezza antincendio (GSA);
  • Controllo dell’incendio;
  • Rivelazione ed allarme;
  • Controllo di fumi e calore;
  • Operatività antincendio;
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

In questo articolo affrontiamo la parte di Compartimentazione ed Esodo.

Compartimentazione: le indicazioni del DECRETO MINICODICE

Partendo dalle risultanze della valutazione del rischio di incendio, l’Allegato indica le seguenti misure per limitare la propagazione dell’incendio attraverso

  • la compartimentazione antincendio del luogo di lavoro rispetto ad altre attività (o può essere interposto spazio scoperto);
  • la compartimentazione antincendio all’interno del luogo di lavoro (o può essere interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro).

Si richiede attenzione alla continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio.

Esodo

Nell’Allegato unico al Decreto Minicodice si specifica che l’esodo ha come obiettivo assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro

Cosa si intende per Luogo sicuro?

Si considera “luogo sicuro” la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

Esodo in sicurezza: cosa considerare?

L’Allegato suggerisce di verificare che:

  • tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non siano sdrucciolevoli, o con avvallamenti o sporgenze pericolose e in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
  • il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.
  • le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
  • In caso di attività aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d’esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell’esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
  • il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
  • Lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti (si suggerisce la progettazione secondo UNI EN 1838.

Esodo e affollamento

Al punto 4.2.2 dell’Allegato al MINICODICE si identifica l’”Affollamento massimo” di ciascun locale come determinato da densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2  per la superficie lorda del locale stesso.

Può essere dichiarato un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato se il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.

Come progettare l’esodo secondo il Decreto MINICODICE

Per evitare che l’esodo venga impedito dall’incendio occorre:

  • almeno due vie d’esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.
  • corridoi ciechi (ammessa solo 1 via di esodo) con lunghezza del corridoio cieco Lcc ≤ 30 m. o con una lunghezza Lcc  ≤45 m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:

a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

b) altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.

Lunghezze d’esodo

Per limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Les ≤ 60 m.

Altezza minima delle vie di esodo

L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, in presenza specifici casi (vedi punto 6 dell’Allegato Unico)

Larghezza delle vie di esodo

La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti (esclusi gli estintori i corrimani, i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤80 mm).

La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm.

Sono ammessi:

a) varchi di larghezza ≥ 800 mm;

b) varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale  10 occupanti;

c) varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998

Leggi l’articolo che fa il punto sui decreti usciti con i testi normativi, i link di approfondimento ai Decreti di riforma e ai singoli allegati del DECRETO CONTROLLI, DECRETO GSA e DECRETO MINICODICE

Antonio Mazzuca

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