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DECRETO MINICODICE – DM 3/9/2021: indicazioni su Compartimentazione ed Esodo

Continuiamo con l’analisi del Decreto MINICODICE, il Decreto 3 settembre 2021, il terzo di riforma del DM 10 marzo 1998 (insieme al Decreto CONTROLLI e Decreto GSA)

Dopo aver visto i criteri previsti per la valutazione semplificata del rischio incendio nell’Allegato Unico (Par.3), ora passiamo a vedere le indicazioni per organizzare la Strategia antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio incendio ai quali si riferisce il decreto.

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998

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La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro alla luce dei decreti sostitutivi del D.M. 10 Marzo 1998
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La Strategia antincendio in base al DECRETO MINICODICE

L’Allegato unico indica al Paragrafo 4 le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, distinguendoli in diversi paragrafi:

In questo articolo affrontiamo la parte di Compartimentazione ed Esodo.

Compartimentazione: le indicazioni del DECRETO MINICODICE

Partendo dalle risultanze della valutazione del rischio di incendio, l’Allegato indica le seguenti misure per limitare la propagazione dell’incendio attraverso

Si richiede attenzione alla continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio.

Esodo

Nell’Allegato unico al Decreto Minicodice si specifica che l’esodo ha come obiettivo assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro

Cosa si intende per Luogo sicuro?

Si considera “luogo sicuro” la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

Esodo in sicurezza: cosa considerare?

L’Allegato suggerisce di verificare che:

Esodo e affollamento

Al punto 4.2.2 dell’Allegato al MINICODICE si identifica l’”Affollamento massimo” di ciascun locale come determinato da densità di affollamento pari a 0,7 persone/m2  per la superficie lorda del locale stesso.

Può essere dichiarato un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato se il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.

Come progettare l’esodo secondo il Decreto MINICODICE

Per evitare che l’esodo venga impedito dall’incendio occorre:

a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

b) altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco ≥ 5 m.

Lunghezze d’esodo

Per limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività deve essere Les ≤ 60 m.

Altezza minima delle vie di esodo

L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo, in presenza specifici casi (vedi punto 6 dell’Allegato Unico)

Larghezza delle vie di esodo

La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti (esclusi gli estintori i corrimani, i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤80 mm).

La larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm.

Sono ammessi:

a) varchi di larghezza ≥ 800 mm;

b) varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale  10 occupanti;

c) varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso luogo sicuro o spazio calmo.

Per approfondire sulla riforma del DM 10 marzo 1998

Leggi l’articolo che fa il punto sui decreti usciti con i testi normativi, i link di approfondimento ai Decreti di riforma e ai singoli allegati del DECRETO CONTROLLI, DECRETO GSA e DECRETO MINICODICE

Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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