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Asseverazione antincendio e documentazione per edifici complessi

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Ai sensi del D.P.R. 151/2011 prima dell’inizio dell’attività deve essere presentata la SCIA, corredata dagli allegati obbligatori, con conseguente avvio degli obblighi e delle responsabilità che ricadono sullo stesso ai sensi dell’art.6 dello stesso D.P.R. 151/2011.

Alla SCIA è allegata l’ASSEVERAZIONE, a firma di professionista abilitato all’esercizio della professione, con il quale lo stesso assevera la conformità delle opere ai requisiti di sicurezza antincendio con riferimento ai progetti di categoria B e C approvati dai VV.F.

Ma cos’è l’asseverazione, qual è la normativa di riferimento e la documentazione da presentare in particolare per gli edifici complessi?

Questo contenuto è tratto dall’articolo: “Asseverare edifici complessi: una riflessione. L’approccio metodologico” (rivista Antincendio – giugno 2023) acquistabile online sul sito di EPC.it sezione Articoli in PDF

Cos’è l’asseverazione antincendio?

L’Asseverazione è il documento che, assieme alla SCIA, consente, per gli aspetti di prevenzione incendi, l’inizio dell’attività e “assevera” ovvero certifica il rispetto delle misure di prevenzione incendi

Si tratta di un processo tecnico amministrativo che, nel caso di edifici complessi,  deve essere condotto   ponendo attenzione a quello che è il complesso delle prestazioni che la strategia antincendio ha definito progettualmente e così come poi la stessa si è concretizzata nella realizzazione dell’opera tenendo conto del quadro normativo preso a riferimento partendo dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i. e alle norme ad esso collegate.

Chi assevera la conformità delle attività ai requisiti di prevenzione incendi è di sicurezza antincendio compilando la distinta della documentazione?

Il legislatore, nell’ambito del processo di semplificazione, pone in capo al titolare dell’attività e dell’asseveratore di attestare che, all’atto dell’avvio dell’attività, l’opera è stata realizzata e sarà gestita nel rispetto delle previsioni della strategia antincendio definita progettualmente e così come assentita nel contesto della valutazione progettuale rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

SCIA, la normativa di riferimento

L’art.4 del D.P.R. 151/2011 fa riferimento alla SCIA per le attività soggette e alla documentazione correlata:

“Per le attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, del presente regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.”

Documentazione SCIA: l’Asseverazione

L’art.4 del D.M. 07/08/2012, il Decreto su le “modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi” indica che:

 “Alla segnalazione di cui al comma 1, ad eccezione di quanto previsto ai commi 4 e 5, sono allegati:

a) asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:

1) certificazioni e dichiarazioni, secondo quanto specificato nell’Allegato II al presente decreto, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio”.

Quale documentazione serve per l’asseverazione antincendio?

Per procedere nelle attività di verifica e controllo, finalizzate alla sottoscrizione dell’asseverazione, da allegare alla Segnalazione Certificata Di Inizio Attività, l’asseveratore dovrà acquisire:

  • la documentazione progettuale che definisce la strategia antincendio corredata dagli elaborati grafici, dalle relazioni e dalle approvazioni acquisite.
  • la documentazione composta da certificazione e dichiarazioni, a corredo della SCIA così come definite dall’Allegato II del D.M. 07/08/2012, raccolta e validata dalla Direzione Lavori.
  • gli elaborati grafici aggiornati as-built edili ed impiantistici sia in formato pdf che in formato dwg relativi allo stato di fatto utili ad effettuare sopralluoghi in campo di verifica a campione degli elementi e necessari per la redazione delle tavole da allegare alla SCIA VV.F.
  • I verbali delle verifiche funzionali e dei collaudi relativi alle opere e agli impianti aventi attinenza antincendio.

Quando presentare la documentazione per l’asseverazione?

La Documentazione va prodotta dalle imprese affidatarie/ esecutrici, nella fase di sottomissione alle DD.LL. in fase di sviluppo del progetto costruttivo, e al termine dei lavori riferiti a tutti gli elementi del sistema tecnologico che definiscono e qualificano l’edificio.

Come asseverare edifici complessi?

La rivista Antincendio ha dedicato all’argomento dell’asseverazione di edifici complessi un lungo articolo a firma dell’Ing. Giuseppe G. Amaro e Ing. M. Giuseppa Cosmai, professionisti nel settore della sicurezza in caso d’incendio, dal titolo: Asseverare edifici complessi: una riflessione. L’approccio metodologico” (rivista Antincendio – giugno 2023) acquistabile online sul sito di EPC.it sezione Articoli in PDF.

L’articolo pone l’attenzione sul percorso metodologico e sulle procedure che si prevede debbano essere messe in atto quando ci si appresta a supportare il “titolare di una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi”, nella presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sottoscrivendone l’Asseverazione.

Spiegano gli autori, che si intende mettere a fattor comune l’esperienza maturata in questi anni di applicazione delle previsioni di cui al D.P.R. 151/2011 nella fase dell’asseverazione. Esperienza questa che si ritiene debba essere spunto di riflessione ed approfondimento non solo ai fini professionali, ma anche normativo al fine di introdurre tutte quelle precisazioni che consentano di garantire definiti e precisi ruoli e responsabilità in capo ai vari soggetti che operano nel contesto delle opere che definiscono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Redazione InSic

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