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Subappalto e sicurezza: le responsabilità dell’appaltatore

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La Cassazione, con sentenza n. 50996 del 18 dicembre 2013 si esprime sui rapporti tra appaltatore e subappaltatore rispetto all’ottemperanza degli obblighi prevenzionistici da parte dell’appaltatore-datore di lavoro.

In caso di subappalto, l’appaltatore non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici, a condizione che continui ad esercitare una concreta ingerenza nella realizzazione dell’opera, così non integralmente subappaltata.
Gli obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro subappaltante vengono meno solo nel caso in cui il subappalto sia totale e costituisca, in questo senso, una scelta nel senso di non avvalersi di propri dipendenti per lo svolgimento dell’appalto e non si riconosca nell’appaltatore alcuna ingerenza nei confronti del subappaltatore

Qualora ci fosse ingerenza dell’appaltatore nell’organizzazione e nell’attività del subappaltatore, il principio di autonomia delle posizioni dei due soggetti viene meno, con conseguente permanenza degli obblighi prevenzionali in capo al subappaltante.

Redazione InSic

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