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Rete di Distribuzione Energia: in vigore le Linee Guida nazionali sulle autorizzazioni

Impianti energia elettrica

Con DECRETO 20 ottobre 2022 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA detta le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

A quali reti si applicano? Quali aspetti sono trattati dalle Linee Guida e quali semplificazioni prevedono?

A chi si applicano le Linee guida nazionali per le reti di distribuzione dell’energia?

Le Linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica

Autorizzazioni ambientali per le reti di distribuzione

La costruzione, l’esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi enti delegati dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da individuarsi quale autorità competente.

Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, è considerata autorità competente la regione maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre regioni interessate.

I dettagli sull’Autorizzazione Unica sono reperibili al punto 2 della Guida.

Denuncia di inizio lavori (DIL)

Il punto 3 regola le semplificazioni documentali per le infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

In particolare, la Denuncia di inizio lavori (DIL) riguarda i seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli interventi stessi:

I dettagli sulla DIL sono reperibili al punto 3 della Guida: dalle competenze territoriali (punto 3.2) all’ottenimento dello svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche (punto 3.3), fino alle notifiche di non effettuazione dei lavori (punto 3.4), conformità al progetto realizzato con DIL (punto 3.7)

Autocertificazione per interventi su rete di distribuzione: quando è possibile?

Al punto 4 si regola il meccanismo di Autocertificazione, possibile per interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti in ragione del limitato impatto dell’intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato.

Il punto 4.2.regola la presentazione telematica dell’Autocertificazione legandola a specifici interventi. Al punto 4.3 indica i dati che essa deve contenere e in particolare (punto 4.4) la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali

Interventi su impianti che non richiedono titoli edilizi

La Linea Guida ricorda (punto 5) che non serve alcun titolo edilizio per i seguenti interventi:

Semplificazione di atti documentali per ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche

Fra le misure di semplificazione previste al Punto 6 dalla Guida

Competenze regionali

La Linea Guida al punto 7 ricorda i seguenti punti:

Procedimenti autorizzativi per l’edilizia.
Volume di approfondimento

InSic suggerisce fra i libri di Edilizia di EPC Editore il seguente volume che fa il punto su monitoraggio preesistenza edilizia, enti preposti al controllo, adempimenti per nuove costruzioni ed interventi sull’edificato.

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Giornalista e Formatore certificato in Sicurezza sul lavoro
a.mazzuca@insic.it
M. 3351739668

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