Site icon InSic

Progettista nei Cantieri: obblighi, responsabilità e norme di sicurezza

Progettista che analizza tavole tecniche e documenti di sicurezza del cantiere secondo il D.Lgs. 81/08.

Progettista al lavoro su un progetto edilizio con riferimento agli obblighi di sicurezza nei cantieri.

Il ruolo del progettista nei cantieri è centrale per garantire scelte tecniche sicure, conformi al D.Lgs. 81/08. Le decisioni progettuali incidono direttamente sulla prevenzione dei rischi e sulla tutela dei lavoratori. Questo testo chiarisce obblighi, responsabilità e ambiti di intervento del progettista nelle diverse fasi dell’opera.

Il ruolo del progettista: definizione e compiti principali

Il compito dei Progettisti è produrre un progetto edile o di ingegneria civile, attraverso un complesso processo di progettazione, teso a soddisfare le richieste del committente e le esigenze degli utenti, nel rispetto delle norme cogenti.

Cosa prevede il D.Lgs. 81/08: obblighi del progettista e sanzioni

In base al D.Lgs. 81/08, articolo 22, il progettista è tenuto al rispetto dell’obbligo generale dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche.

Articolo 22 – Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Testo unico di Sicurezza – D.Lgs. n.81/2008

Le Sanzioni per i progettisti per violazione degli obblighi previsti dall’Art. 22 sono

Progettazione di cantiere: chi è responsabile?

La progettazione del cantiere, e dei luoghi di lavoro nel cantiere, è demandata al Coordinatore per la progettazione, se designato, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 91 e 100 e dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e all’Impresa esecutrice ed affidataria, sulla base di quanto disposto dagli articoli 95, 96 e 97 del medesimo decreto.

Obblighi indiretti del progettista

Stante così le cose, non si rilevano obblighi diretti nei confronti dei progettisti nell’ambito del titolo IV (cantieri temporaneo o mobili) del D.Lgs. 81/08. Sono invece rinvenibili obblighi indiretti o derivati, cioè obblighi di altri soggetti che possono coinvolgere i progettisti, anche in termini di responsabilità in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, nel caso di infortunio sul lavoro.

L’articolo 90, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Committente o il Responsabile dei lavori, ove designato, effettui la verifica del rispetto nel progetto dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del medesimo decreto. Verifica coordinata dal Coordinatore per la progettazione (CSP), se previsto.

Scelte progettuali e prevenzione dei rischi: cosa richiede l’Allegato XV del D.lgs. 81/08

A riguardo va rammentato che tra i principi e le misure generali di tutela troviamo l’eliminazione dei rischi alla fonte (nei cantieri le scelte progettuali rappresentano la fonte), l’eliminazione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso (questa rappresenta una scelta tecnica, quindi progettuale), la limitazione del numero di lavoratori esposti (questa rappresenta una scelta tecnologica, quindi progettuale).

Difatti al p.to 1.1.1.a), Allegato XV, del D.Lgs. 81/08, sui contenuti minimi dei piani di sicurezza, troviamo la definizione di scelte progettuali, indicate come: “insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori”.

L’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’Allegato XV in questione riguarda il Coordinatore per la progettazione CSP, ovvero colui che è tenuto alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Tuttavia fa comprendere pienamente la grande rilevanza delle scelte progettuali nella determinazione del livello di sicurezza delle attività di cantiere e quindi il grande impatto del progettista, con le sue scelte tecniche e tecnologiche, nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei cantieri.

Obblighi per il progettista nelle Norme tecniche per le costruzioni 2018

Nelle norme tecniche per le costruzioni del 2018 rinveniamo specifici obblighi in capo al Progettista delle strutture, di conseguenza anche al Direttore dei lavori delle strutture, quali:

Obblighi per il progettista nei contratti pubblici

Nei contratti pubblici [3] la progettazione si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

Progettazione e rispetto della normativa di salute e sicurezza sul lavoro

Il rispetto di quanto stabilito dal punto 2 dell’elenco precedente ha un doppio binario:

Cantieri: chi è responsabile per la tutela della salute e sicurezza?

Salvo i citati aspetti riguardanti la stabilità delle strutture e delle pareti degli scavi nella fase realizzativa delle opere e il particolare ambito dei contratti pubblici, le responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili o di ingegneria civile sembrano essere più spostate verso i Committenti/Responsabili dei lavori e Coordinatori per la sicurezza che verso i Progettisti. Questi ultimi possono essere coinvolti nelle responsabilità del Committente o Responsabile dei lavori per infortunio sul lavoro di riflesso solo su iniziativa di costoro. In ogni caso, al progettista i committenti dovranno chiedere di eliminare o ridurre i rischi alla fonte.

Il coordinatore per la progettazione, dal suo canto, ha lo scopo di ridurre entro limiti di accettabilità i rischi residui della progettazione, cioè quelli che il progettista non è riuscito ad eliminare o a contenere, rendendo eseguibile in sicurezza l’opera progettata. Se tale scopo non è raggiunto è evidente che si dovranno rivedere alcune scelte progettuali.

Progettista e Direttore di Lavori: differenze e responsabilità operative

Per quanto riguarda i compiti del Progettista e Direttore dei Lavori è possibile distinguere bene le due figure.

Il Direttore dei lavori è in genere il soggetto con compiti di sorveglianza tecnica relativa alla esecuzione del progetto [5] sulla base dei patti contrattuali con il committente.

A differenza del Progettista, è investito personalmente delle norme del D.Lgs. 81/2008, pur se indirettamente, riguardo al disarmo delle armature provvisionali delle strutture in conglomerato cementizio armato. All’articolo 145, infatti, del decreto si stabilisce che “Il disarmo delle armature provvisorie … deve essere effettuato … sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data autorizzazione”.

Quanto al Direttore dei lavori delle strutture, oltre a quanto detto riguardo al Progettista, nel caso di opere prefabbricate è stabilito al punto 4.1.10.3 del D.M. 17/01/18 (cd. NTC) che “è responsabilità del progettista e del Direttore dei lavori … la verifica del componente durante il montaggio, la messa in opera e l’uso …” e “il montaggio dei componenti ed il completamento dell’opera devono essere conformi alle previsioni di progetto. Nel caso si verificassero delle non conformità, queste devono essere analizzate dal Direttore dei lavori nei riguardi delle necessarie misure correttive”. Significa che gli infortuni dei lavoratori causati da instabilità delle strutture durante la fase della costruzione dell’opera sono anche di loro competenza. Da ciò può derivare una loro specifica responsabilità [6].

Strumenti per l’approfondimento della Sicurezza nei cantieri

Arricchisci le tue conoscenze sulla sicurezza nei cantieri con i libri di EPC Editore e i corsi di formazione qualificata dell’Istituto Informa:


[1].   Punti 4.1.3 (relativo alle costruzioni in c.a.), 4.2.5 (relativo alle costruzioni in acciaio), 4.3.7 (relativo alle costruzioni miste acciaio c.a.), 4.4.16 (relativo alle costruzioni in legno) del D.M. 17/01/18.

[2].   Punto 6.8.6.2 del D.M. 17/01/18.

[3].   Articolo 41 c. 1 lett. b) del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), in continuità con quanto prevedeva l’art. 23 c. 1 del precedente D.Lgs. 50/16.

[4].   Articolo 2, c. 1, lett. c) e t), del D.Lgs. 81/08.

[5].   Cass. Penale, Sez. 4, 15 gennaio 2014, n. 1471 e Cass. Penale, Sez. 4, 6 marzo 2014, n. 10905.

[6].   Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 23 gennaio 2015, n. 3286, Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 16 giugno 2014, n. 25815, Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 29 maggio 2018, n. 24101 e Cass. Penale, Sez. 4, sentenza del 7 giugno 2018, n. 25816.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Exit mobile version