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Ponti e viadotti: risorse per oltre 1 miliardo di euro nei prossimi tre anni

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Con DECRETO 7 maggio 2021 il Ministero delle infrastrutture e delle Mobilità sostenibili ripartisce fra Provincie e Città metropolitane, il fondo da 1.150.000.000 di euro (previsto dal DL 14 agosto 2000, n. 104 conv. con L.n.126/2000) destinato a:

  • la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti;
  • la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, presenti sulla rete viaria delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.

  • Il Decreto contiene una Nota metodologica che riporta i parametri per la ripartizione per tranche temporali e con specifici criteri di riparto (art.2 e 3). Il Piano di riparto è riportato all’Allegato 3 del Decreto e le risorse verranno trasferite interamente per ciascuna annualità, dopo l’approvazione dei Programmi triennali 2021 – 2023, articolati per ciascuna annualità di finanziamento, entro il 30 settembre di ciascun anno (il Piano triennale è definito in articolo 5).
  • Le risorse, seppure destinate esclusivamente alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e alla sostituzione dei ponti esistenti, possono finanziare specifiche attività accessorie, esplicitamente dettagliate (art.4). L’art.6 indica i casi di certificazione dei lavori da parte dei beneficiari e le ipotesi di revoca delle risorse assegnate. L’art.7 indica i soggetti responsabili del monitoraggio delle risorse.

Messa in sicurezza ponti e viadotti: la ripartizione delle risorse

Il Decreto 7 maggio 2021 ripartisce le risorse per Provincie e Città metropolitane in tre tranche temporali:

  • euro 350.000.000 per l’anno 2021
  • euro 450.000.000 per l’anno 2022
  • euro 350.000.000 per l’anno 2023

Criteri di riparto delle risorse per ponti e viadotti

All’art. 2 si indicano i criteri per la ripartizione delle risorse tra le province e le città metropolitane, rispetto a:

a) consistenza della rete viaria;

b) parco circolante mezzi;

c) vulnerabilità fenomeni naturali.

Calcolo del piano di riparto

Per il calcolo del piano di riparto delle risorse, ciascun criterio ha poi riferiti dei pesi di ponderazione (si veda allegato 2 al Decreto 7 maggio 2021):

a. Consistenza della rete viaria – peso 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:

  •  1. estensione totale – peso 80 per cento;
  •  2. estensione montana – peso 20 per cento;

b. Parco circolante mezzi – peso del 25 per cento, articolato nei seguenti parametri:

  1. numero motocicli e motocarri – peso del 10 per cento;
  2.  numero di autovetture – peso del 30 per cento;
  3.  numero di mezzi pesanti – peso del 60 per cento;

c. Vulnerabilità fenomeni naturali, peso del 50 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:

  1. media delle accelerazioni massime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale – peso 40 per cento;
  2.  media delle accelerazioni minime al suolo previste per ogni comune ricadente nel territorio provinciale – peso 20 per cento;
  3.  area a rischio frana elevato o molto elevato – peso 20 per cento;
  4.  area a rischio alluvioni elevato – peso 20 per cento.

Risorse per ponti e viadotti: quali altri attività sono finanziabili?

Le risorse assegnate con Decreto 7 maggio 2021 possono includere il finanziamento delle seguenti attività coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del decreto:

  • censimento;
  • classificazione del rischio;
  • verifica della sicurezza;
  • progettazione;
  • direzione lavori;
  • collaudo;
  • controlli in corso di esecuzione e finali;
  • altre spese tecniche necessarie per la realizzazione (rilievi, accertamenti, indagini, allacci, accertamenti di laboratorio etc.);
  • l’eventuale monitoraggio strutturale;
  • le spese per l’effettuazione di rilievi, di studi e rilevazioni di traffico, del livello di incidentalità, dell’esposizione al rischio.

Realizzazione degli interventi e revoca delle risorse

Il decreto pone al 31 dicembre 2021 il termine per la certificazione della avvenuta realizzazione degli interventi finanziati con apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili attraverso il sistema di monitoraggio previsto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

La revoca delle risorse avviene (art.6) in caso di

  • mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini
  • in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati.

Non si procede a revoca in caso di mancato rispetto del termine in presenza di contenzioso o in caso di calamità naturali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi, ovvero per cause non imputabili ai soggetti attuatori.

Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse (art.7) si procederà all’assegnazione delle stesse in proporzione ai coefficienti del piano di riparto, previa presentazione di un programma integrativo d’interventi per le annualità oggetto di rifinanziamento.

Monitoraggio

Il Decreto 7 maggio 2021 all’art.8 indica la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza come addetta al monitoraggio delle attività indicate nel decreto. Il Sistema viene alimentato dalla trasmissione delle informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali da parte delle Stazioni appaltanti e titolari degli interventi identificati dal CUP.

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Antonio Mazzuca

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