È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 196 del 25 agosto 2025 l’Ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025 del Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016.
Il provvedimento introduce misure urgenti in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling (BIM).
L’ordinanza contiene tre articoli chiave che disciplinano proroghe, deroghe e modalità operative per garantire la continuità degli interventi pubblici nei territori colpiti dal sisma del 2016.
Nell'articolo
Art. 1 – Regime transitorio qualificazione stazioni appaltanti
Il primo articolo dispone che, fino al 31 dicembre 2025, è sospeso l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
Fino a quella data, tutte le stazioni appaltanti, centrali di committenza ed enti concedenti potranno eseguire i contratti di ricostruzione pubblica a prescindere dalla qualificazione posseduta.
La proroga riguarda in particolare gli Uffici speciali per la ricostruzione, che potranno continuare a operare in regime transitorio, evitando blocchi e ritardi nei cantieri.
Art. 2 – Proroga del regime transitorio BIM
Il secondo articolo proroga, sempre fino al 31 dicembre 2025, la sospensione dell’obbligo di utilizzo del BIM (Building Information Modeling) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione o di interventi su edifici esistenti sotto le soglie europee.
Resta comunque facoltativo per i soggetti attuatori applicare le disposizioni legislative sul BIM, anche solo per singole procedure, favorendo così una transizione graduale e non penalizzante per le amministrazioni e le imprese impegnate nella ricostruzione.
Art. 3 – Entrata in vigore ed efficacia immediata
Il terzo articolo stabilisce che l’ordinanza è provvisoriamente efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (https://sisma2016.gov.it/), senza attendere i 30 giorni previsti per il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
La scelta di dichiararne l’immediata efficacia risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità e di accelerare la ricostruzione, nel rispetto del principio di tempestività previsto dal Codice dei contratti pubblici.
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