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NUOVA SABATINI 2022 – DM 22 aprile 2022 – news e aggiornamenti

Beni Strumentali - Nuova Sabatini

In questa scheda riportiamo tutte le informazioni utili sulla NUOVA SABATINI 2022, la misura agevolativa introdotta dal DL del FARE (art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 conv. con L.n.98/2013) a favore delle micro, piccole e medie imprese.

Rispetto alla Sabatini 2021, il Decreto ha apportato alcune correzioni alla disciplina e delle nuove linee di intervento definite dalla normativa intervenuta, tenendo in conto anche le novità introdotte dalle ultime Leggi Finanziarie (l’ultima modifica risale alla Finanziaria 2022 – L.n.234/2021).

Nuova SABATINI: cos’è?

La Misura è volta a favorire l’accesso al credito delle stesse, attraverso finanziamenti e contributi per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

DECRETO 22 aprile 2022 – Nuova Sabatini 2022

Con DECRETO 22 aprile 2022 il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO approva la (nuova) disciplina della NUOVA SABATINI (2022).

Il Decreto aggiorna i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dall’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo e le modalità procedurali per il riconoscimento del contributo maggiorato a favore delle imprese che realizzano gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno (regolamentata al Capo III), nonché di raccordo con altri finanziamenti (articoli 8 e 17 del decreto).

Nuova Sabatini: le linee di intervento

Gli interventi agevolativi sono articolati nelle seguenti linee di intervento definite al Capo II del DM 22/4/2022:

Agevolazione Beni Strumentali: soggetti coinvolti

L’intervento agevolativo è gestito dal Ministero (art.3), che può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, del supporto tecnico-specialistico di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Ministero effettua, anche su base campionaria, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle DSAN rilasciate in merito ai requisiti soggettivi, alla conformità degli investimenti e all’ammissibilità delle spese oggetto della richiesta di erogazione ed anche controlli documentali ovvero ispezioni in loco, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché la realizzazione dei programmi agevolati.

Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green: i beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni per investimenti green le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

Come ottenere il finanziamento per la Nuova Sabatini

La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

Qual è la copertura per la Nuova Sabatini 2022?

La misura copre fino al 100 per cento dei programmi ed è concesso, fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a valere sul plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 3/2015 (art.8).

Programmi ammissibili alla Nuova Sabatini

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti:

Quali programmi sono ammissibili per la Nuova Sabatini?

I programmi devono:

L’ammissibilità dei Programmi riguarda anche i diversi settori di attività in caso siano realizzati:

Quando avviare il programma di agevolazione?

Il programma deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni.

Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:

Conclusione dei programmi (art.9)

I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.

Quali Spese sono ammissibili? (art.10)

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all’attività svolta.

Quali spese non sono ammesse per la Nuova Sabatini 2022?

Non sono ammesse le spese:

Come pagare le spese ammissibili?

Le devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA credit transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Agevolazioni concedibili per la Nuova Sabatini

A fronte del finanziamento (art.8), è concessa un’agevolazione, nei limiti delle intensità previste dai regolamenti nella forma di contributo in conto impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all’art. 8, a un tasso d’interesse annuo pari:

(ulteriori informazioni sono disponibili all’art.11)

Modalità di presentazione della domanda Art. 12

La procedura di presentazione della domanda per la Nuova Sabatini è descritta in art.12: ecco i passaggi

Concessione del contributo (art.13)

Erogazione del contributo Art. 14

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione o in più quote annuali, sulla base delle modalità definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione: il contributo viene erogato alle PMI in più quote annuali a seguito della trasmissione da parte dell’impresa beneficiaria di una specifica richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte dell’impresa beneficiaria dei beni oggetto dell’investimento e, comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell’investimento. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni determina la revoca totale dell’agevolazione.

La richiesta di erogazione del contributo deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un’apposita DSAN (vedi i dettagli delle allegazioni, in art.14).

Variazioni del programma

L’art.21 regola le variazioni dell’oggetto del programma, rispetto a quello preventivato nella domanda e le sue condizioni e le eventualità che si tratti di variazioni “soggettive” dell’impresa beneficiaria da comunicare (anche nel caso di perdita dei requisiti soggettivi). Possibili anche variazioni dell’ubicazione dei beni oggetto del programma

Revoche dei contributi

1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

a) venga accertato che l’impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità previsti all’art. 7, comma 1 e, per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, all’art. 15, fatto salvo il requisito dimensionale, che deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda salvo i casi di subentro nella titolarità delle agevolazioni;

c) l’impresa non residente non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal presente decreto ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

d) l’impresa beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all’art. 13, comma 2, ovvero all’art. 19, comma 2;

e) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell’art. 14, comma 7, oppure dell’art. 20, comma 4, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all’erogazione delle agevolazioni concesse;

f) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

g) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all’art. 2, comma 1;

h) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all’art. 2, comma 1, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell’investimento;

i) limitatamente alle imprese beneficiarie agevolate a valere sul Capo III, i beni oggetto del programma siano trasferiti, nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, al di fuori delle regioni del Mezzogiorno;

j) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto all’art. 9, all’art. 10 e all’art. 16;

k) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all’art. 9, comma 10;

l) l’impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall’art. 14, comma 2, e dall’art. 20, comma 1;

m) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, l’impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall’art. 14, comma 8;

n) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell’ambito del provvedimento direttoriale di cui all’art. 12, comma 1;

o) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

p) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti 4.0, compresi nell’elenco di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all’art. 14, comma 2, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

q) l’impresa beneficiaria non ottemperi all’obbligo di apporre sui titoli di spesa il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell’intervento secondo le previsioni di cui all’art. 14, comma 11;

r) l’impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

s) l’impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all’art. 22;

t) emerga che l’impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili.

Per ulteriori informazioni sulla Nuova Sabatini

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