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Messa in sicurezza del territorio e degli edifici: le assegnazioni dei contributi agli enti locali – Decreto 28 ottobre 2022

Seguiamo l’assegnazione dei contributi del Ministero dell’Interno ai comuni a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

La notizia dei decreti è pubblicata anche nel sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, nella sezione «I DECRETI».

I finanziamenti derivano dalla Legge Finanziaria 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) e 2020 (legge 27 dicembre 2019, n.160)

Decreto 28 ottobre 2022 – 350 milioni per la messa in sicurezza

Con Decreto 28 ottobre 2022 il Ministero dell’interno procede alla seconda assegnazione (per scorrimento di graduatoria) di risorse per 350 milioni di euro, agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (annualità 2022) per interventi di mesa in sicurezza:

Le risorse derivano dal decreto interministeriale 10 giugno 2022 (vedi sotto).

A chi spettano le risorse e cosa dovranno fare gli enti lcoali assegnatari?

Decreto 18 luglio 2022 – Messa in sicurezza territorio e edifici pubblici – Assegnazione contributi annualità 2022

Con Decreto interministeriale del 18 luglio 2022 vengono individuati i Comuni beneficiari dei nuovi contributi in favore dei comuni per la costruzione di opere per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell’art. 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Decreto, annunciato in Gazzetta con un comunicato

Cosa deve fare il comune beneficiario?

Il comune beneficiario, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 143, legge n. 145 del 2018.
 In caso di inosservanza il contributo già trasferito è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, e non si procede all’erogazione della restante quota del contributo inizialmente attribuito.

Attribuzione del contributo: come funziona il monitoraggio?

Il monitoraggio delle opere finanziate ai è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio comma 139_anno 2022”.

Da quando il controllo sull’affidamento lavori?

Il termine iniziale del controllo sull’affidamento dei lavori coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC.

Quando scattano i controlli successivi?

I controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Come viene erogato il contributo per i Comuni beneficiari?

Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo la seguente modalità:

Decreto 10 giugno 2022 – Messa in sicurezza territorio e edifici pubblici – Assegnazione contributi annualità 2022

Con Decreto 10 giugno il Ministero Interno procede alla assegnazione del contributo 280.000.000,00 per l’anno 2022 agli enti locali (si veda l’allegato A), a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Il termine perentorio per l’assegnazione del contributo scadeva il 15 marzo 2022: destinatari gli enti locali che, entro il termine, hanno trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), apposite richieste ritenute ammissibili al contributo.

L’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019.

Siccome l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, si è scelto di privilegiare gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Decreto 23 febbraio 2021 – Messa in sicurezza edifici e territorio – Annualità 2021

Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato il Decreto del 23 febbraio 2021, annunciato anche in Gazzetta con un Avviso, che prevede ‘assegnazione ai Comuni di contributi, pari complessivamente a 1.849.343.190,12 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente, per l’anno 2021.

Le istanze trasmesse dai comuni (art.1) andavano presentate entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, al fine dell’assegnazione del contributo per l’anno 2021, sono riportate nell’allegato 1 in cui sono evidenziate le richieste escluse dalla procedura di attribuzione del contributo, e quindi inammissibili, per le motivazioni ivi indicate. Le richieste di contributo ritenute ammissibili sono riportate nell’allegato 2 del decreto.

Quali investimenti godono del contributo?

Il contributo può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti secondo il seguente ordine di priorità:

messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

manutenzione straordinaria del manto stradale e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione tappeto stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione;

investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Ai comuni indicati nell’allegato 3 sono assegnati, per l’anno 2021 contributi pari a euro 1.849.343.190,12 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La determinazione definitiva dell’importo assegnato è subordinata all’esito della verifica dell’approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020. In caso di verifica negativa, il contributo determinato ai sensi del comma 1 è conseguentemente ridotto del cinque per cento. (art.2).

Quando è prevista l’erogazione del contributo?

Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari

Rendicontazione

All’art. 6 del Decreto si stabilisce che i Comuni ottemperano all’obbligo di rendcontazione presentando, al termine dell’intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.

Mancata assegnazione del contributo

Qualora non si proceda all’erogazione in favore dell’ente assegnatario dell’intero contributo assegnato, le risorse rimaste disponibili sono assegnate ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141 del medesimo articolo 1.

Vigilanza e controllo

Il controllo spetta al Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

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