Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: il Modello di richiesta dei contributi

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Con Decreto 5 agosto 2020 il Ministero dell’Interno ha approvato il modello di certificazione informatizzato di cui all’Allegato A del decreto, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021.
I contributi sono previsti nella legge di bilancio 2019 – QUI IL NOSTRO APPRFONDIMENTO (all’art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) per un limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034.

DECRETO 5 AGOSTO 2020: chi non può accedere alla richiesta di contributo?

Sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:
• per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
• che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
• dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019.

DECRETO 5 AGOSTO 2020: a quanto ammontano le richieste di contributo di ogni Comune?

I comuni possono richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli articoli 3 e 4.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di:
• 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;
• 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;
• 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

DECRETO 5 AGOSTO 2020: quali interventi possono ottenere il contributo erariale?

Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di secondo il seguente ordine di priorità:
• messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
• messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
• messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
Nel comma 2, 3, 4 sono individuate le singole sotto-voci per ogni intervento.
Le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, si indica al comma 5 dell’art.2 che aggiunge: “Il livello di progettazione è verificato, prima dell’assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)”.

DECRETO 5 AGOSTO 2020: termini e scadenze

I comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, devono aggiornare sul sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), entro il 25 settembre 2020, in modo completo e dettagliato le informazioni relative a:
• iter procedurale;
• cronoprogramma di spesa (piano dei costi);
• quadro economico.

DECRETO 5 AGOSTO 2020: come attuare la Comunicazione?

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato ( a disposizione degli enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell’«AREA CERTIFICATI») entro il termine perentorio del 15 settembre 2020, per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

Redazione InSic

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