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Fondo Nazionale Efficienza Energetica: cos’è, come funziona e ultime news – Legge Finanziaria 2022 e rifinanziamenti

In questa pagina spieghiamo cos’è e come funziona il Fondo nazionale per l’Efficienza energetica e le ultime news riguardo il suo finanziamento e le risorse disponibili.

Fondo nazionale efficienza energetica: cos’è?

Il Fondo nazionale per l’efficienza energetica favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.

E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (qui la nostra analisi).

Fondo nazionale efficienza energetica: il decreto attuativo

Il decreto attuativo 22 dicembre 2017 indica le modalità di funzionamento regola l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni: esso è finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica (art. 1 del DM 22/12/2017).

Fondo nazionale per l’efficienza energetica – NEWS: il rifinanziamento nella Legge Finanziaria 2022

AnnoCapitolo 7660
“Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al
miglioramento dell’efficienza energetica”
Piano gestionale 02
“Interventi per il miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale”
Piano gestionale 03
“Fondo Nazionale per l’efficienza
energetica”
201515.000.000,0012.736.553,43
201625.000.000,0012.736.553,43
201715.000.000,0012.736.553,44
201824.430.356,9112.736.553,44
Tabella – Ammontare e ripartizione annuale delle risorse (€)

Fondo Efficienza energetica: cosa finanzia?

Le risorse faranno dunque parte della dotazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica che sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali.

Come funziona il Fondo nazionale per l’efficienza energetica?

Il Fondo sostiene gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi:
•la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
•la realizzazione e l’ampliamento di reti per il teleriscaldamento;
•l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l’illuminazione pubblica;
•la riqualificazione energetica degli edifici.

Avvio del Fondo Nazionale per l’efficienza energetica

Per l’avvio della fase operativa, il Fondo potrà contare su 150 milioni di euro già resi disponibili dal Ministero dello Sviluppo economico, che destinerà anche ulteriori 100 milioni di euro nel triennio 2018-2020. Il Fondo sarà, inoltre, alimentato con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Ambiente. Con i 150 milioni già disponibili si stima una mobilitazione di investimenti nel settore dell’efficienza di oltre 800 milioni di euro.

Fondo Nazionale per l’efficienza energetica ed Invitalia

Dopo l’evidenziazione delle finalità del fondo (art.1) e delle definizioni (art.2), si specifica che la gestione del Fondo viene affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’ambiente (con convenzione da stipulare entro 60 giorni dall’entrata in vigore).

Importante poi l’articolazione del fondo (art.5): una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo; una sezione per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo.

Le agevolazioni (art.6) possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 7:

ESCO e finanziamenti del Fondo Nazionale per l’Efficienza energetica

Per le ESCO sono agevolabili interventi

Si veda poi la forma delle agevolazioni (art.8 cita agevolazione di garanzia e di finanziamento agevolato) e la intensità (art.8) nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 38 del regolamento GBER, oltre alle ipotesi di cumulabilità con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali (art.10) e con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l’aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati bianchi.

Agevolazioni: dalla domanda all’istruttoria ad Invitalia

Il Capo III (art. 11-16) del Decreto riguarda invece le agevolazioni che possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata in base a tipologia, forma, intensità e cumulabilità.
L’art. 17 regola la modalità di presentazione della domanda: presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.

All’art. 18 la istruttoria conseguente ai fini della concessione dell’agevolazione e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui all’art.5.

Fondo Efficienza energetica: come beneficiarne?

Segue poi in art. 20 gli adempimenti da compiere da parte dei beneficiari degli investimenti: dalla comunicazione ad INVITALIA dell’avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, al successivo avvio entro 12 mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio, con coclusione non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di proroga motivata ed accordata da INVITALIA.
Quest’ultima deve essere coinvolta nelle eventuali variazioni di progetto e variazione di titolarità (art. 21) e nei casi di revoca e decadenza (art.22).
É sempre poi INVITALIA a curare l’effettuazione di verifiche, controlli e ispezioni (art.23) attraverso sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione alla Cabina di regia. Cura anche il Monitoraggio e la divulgazione dei risultati consentire una valutazione di efficacia dell’utilizzo delle risorse del Fondo (art.24)
Prevista all’art. 25, la possibilità di aggiornare con decreto MISE-MinAmb-Mef il riparto delle risorse e la forma e l’intensità delle agevolazioni.

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