Energia per veicoli stradali: indicazioni per la comunicazione al GSE

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Con Decreto 15 maggio 2018 (in Gazzetta n.121 del 26-5-2018) il Ministero dell’Ambiente detta disposizioni specifiche in materia di comunicazione delle quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e da qualche indicazione circa i criteri di calcolo dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra conseguenti alla produzione e all’utilizzo di questa elettricità.

All’Allegato I sono indicate le modalità di comunicazione che dovranno seguire i fornitori, per trasmettere al GSE i quantitativi di energia elettrica fornita ai veicoli stradali (come previsto all’art. 7-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66).
In particolare vanno comunicate:
a) la quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite i punti di ricarica pubblici;
b) la quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite punti di ricarica privati, diversi da quelli di cui alla lettera c), con contratti e allacci dedicati;
c) la quantità di energia elettrica, espressa in kWh, destinata al trasporto pubblico locale;
d) la quantità di energia elettrica, espressa in kWh, fornita tramite modalità diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), ma comunque rilevabile, ad esempio attraverso i punti di ricarica dotati di sistemi di rilevazione ed archiviazione dei consumi.
Ulteriori quantità di energia elettrica fornite ai trasporti, non direttamente rilevabili con le modalità sopra esposte, impiegando procedure di calcolo indiretto predisposte e pubblicate dal GSE.

Il valore e la metodologia di calcolo delle quantità di energia da comunicare, vengono stimati tenendo conto del mix energetico nazionale, dei rendimenti nei processi di produzione dell’energia, delle perdite di rete, degli scambi con l’estero, delle emissioni afferenti la fase di upstream, delle stime prodotte a livello comunitario da istituzioni pubbliche e possono essere aggiornati su base annuale (art.3).
Si indica altresì (all’art.4 del DM 15/5/2018) che la relativa metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra verrà pubblicata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del DM 15 maggio 2018, sul sito web del GSE che calcolerà anche un valore di riferimento dell’intensità emissiva relativa alla produzione e all’utilizzo dell’energia elettrica fornita ai veicoli stradali.

Riferimenti normativi:
DECRETO 15 maggio 2018 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Disposizioni per il calcolo della quantità di energia elettrica fornita ai veicoli stradali e dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra, ai fini delle comunicazioni effettuate dai fornitori, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Redazione InSic

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