L’agevolazione fiscale ECOBONUS introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia).
In cosa consiste l’Ecobonus? come usufruire delle Detrazioni previste per l’efficientamento energetico in edilizia?
Nell'articolo
Cos’è l’ECOBONUS
L’ECOBONUS
- consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.
- la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.
- Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.
- L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Ecobonus: per quali interventi si applica la detrazione
La detrazione si applica ai seguenti interventi:
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- l’acquisto e posa in opera di schermature solari
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
- Interventi condominiali.
Condomini: quali sono le detrazioni energetiche?
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste regole e misure diverse.
- Quando si conseguono determinati indici di prestazione energetica, si può usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%), da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
- Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Alternative alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito
Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121, Dl 34/2020; Dl 11/2023), gli aventi diritto all’agevolazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta
- per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.
Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante. Il divieto non si applica in determinati casi particolari (articolo 2, Dl 11/2023).
Come usufruire delle detrazioni? strumenti utili
- Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” – pdf
- Guida “La piattaforma Cessione crediti: quando si utilizza, come funziona”
- Sito Enea
Articolo 14 del DL 63/2013 – testo aggiornato (al 2023)
Riportiamo di seguito il testo dell’art.14 del DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) che è l’articolo di riferimento per il settore agevolativo dell’efficienza energetica per l’edilizia.
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano,
nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2024. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO
2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N.
77. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17
LUGLIO 2020, N. 77.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65
per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro.
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in
sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2024, fino a un valore massimo della detrazione di
100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli
interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20
per cento. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.
2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per cento
per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi
di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di
schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18
febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente
articolo gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo
precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento
per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI
oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o
con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di
calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica
ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la
posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. (14)
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica
altresi' alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di
30.000 euro.
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)).
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre
2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio
con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie
disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al
comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione
spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per
interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni
di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualita'
media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente
comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni
di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni
previste rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura
dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una
classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli
interventi determinino il passaggio a due classi di rischio
inferiori. La predetta detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unita'
immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma
2-quater e' asseverata da professionisti abilitati mediante
l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di
cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonche'
su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,
con procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni. La non veridicita'
dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando
la responsabilita' del professionista ai sensi delle disposizioni
vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo, e' autorizzata
in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)).
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono
usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le stesse finalita'
sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in
house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle cooperative
di abitazione a proprieta' indivisa per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 FEBBRAIO 2023, N. 11)).
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del
risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati
degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze
territoriali. Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle
dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all'articolo 1,
comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e
assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare
gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente
articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ,
eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che
determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei
decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA,
ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa
vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai
relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e
la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei
soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di
efficienza energetica di cui al presente articolo, e' istituita,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie
su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione
del Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di euro
annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo
economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020
a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa
verifica dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al presente comma,
con uno o piu' decreti di natura non regolamentare da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere
della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni
e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento della
sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa.
(6) (14) (16) (17) (20)
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma
87) che "Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi
per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute,
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su
immobili di loro proprieta' adibiti ad edilizia residenziale
pubblica".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che "Le detrazioni
fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto,
l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per
il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione
di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad
aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli
utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali
dispositivi devono:
a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici,
mediante la fornitura periodica dei dati;
b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la
temperatura di regolazione degli impianti;
c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione
settimanale degli impianti da remoto".
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di cui al presente
articolo si applica nella misura del 110 per cento per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei casi previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 119 suindicato;
-(con l'art. 119, comma 2) che "L'aliquota prevista al comma 1,
alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per
ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione
vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati
da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si
applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al
medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3";
- (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi
da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno
2022";
- (con l'art. 119, comma 9) che le modifiche disposte dai commi da
1 a 8 del medesimo art. 119 si applicano agli interventi previsti
dallo stesso art. 119, comma 9;
- (con l'art. 119, comma 15-bis) che le presenti modifiche "non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9";
- (con l'art. 119, comma 16, alinea) che la disposizione di cui al
comma 2.1 ha efficacia dal 1° gennaio 2020.
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020,
n. 178, ha disposto:
- (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di cui al presente
articolo si applica nella misura del 110 per cento per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'art. 119 suindicato;
-(con l'art. 119, comma 2) che "L'aliquota prevista al comma 1,
alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per
ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione
vigente, nonche' agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma
1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore
di persone di eta' superiore a sessantacinque anni, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui
al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno
dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti
edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti
gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo
comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3";
- (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi effettuati
dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi
da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione e'
ripartita in quattro quote annuali di pari importo".
La L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel modificare l'art. 119, commi 1
e 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con
l'art. 1, comma 74) che "L'efficacia delle proroghe di cui ai commi
da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte
del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza per tale progetto".
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AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 6 maggio 2021, n.
59, ha disposto (con l'art. 119, comma 3-bis) che "Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le
disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese,
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°
gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio
2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021,
n. 234, ha disposto (con l'art. 119, comma 1) che la detrazione di
cui al presente articolo si applica nella misura del 110 per cento
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra
gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta
dal 1° gennaio 2022, nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del
comma 1 dell'art. 119 suindicato.
Le conclusioni del seguente articolo sono tratte dalla pagina ECOBONUS dell’Agenzia delle Entrate.
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