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REACH e End of Waste: le considerazioni del MASE sull’applicazione del Reg. 1907/2006

Ministero Ambiente chiarisce l'applicazione del REACH ai materiali End of Waste

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito un nuovo parere in merito ad un interpello ambientale presentato dalla CNA, in materia di applicazione della disciplina REACH ai materiali End of Waste (EoW).

I quesiti della CNA

La richiesta di chiarimenti al MASE comprende tre quesiti, riportati di seguito:

Le considerazioni e la posizione del MASE

Con riferimento agli adempimenti del Regolamento REACH relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche “la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto non pone agli impianti di recupero specifiche prescrizioni sul controllo del rifiuto in ingresso in un impianto di recupero per la produzione dell’End of Waste”.

Il Regolamento REACH, nello stabilire disposizioni riguardanti le sostanze chimiche e le miscele stabilisce, all’art. 2, comma 2, che: “I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento”.

Questa indicazione porterebbe quindi ad escludere i rifiuti dal campo di applicazione del Regolamento REACH.

REACH e cessazione della qualifica di rifiuto

L’art. 184-ter, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 prevede che: “La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto”.

Tale indicazione evidenzia:

Nel corso dell’iter istruttorio e nei casi in cui non sono definiti criteri specifici a livello comunitario o nazionale (autorizzazioni caso per caso, art. 184-ter, comma 3), è obbligo del produttore dell’EoW che immette il materiale sul mercato, o che lo utilizza per la prima volta, fornire tutte le informazioni che permettano al soggetto che deve rilasciare l’autorizzazione “di conoscere e valutare se, ai fini dell’immissione sul mercato, la sostanza debba rispettare specifiche limitazioni/prescrizioni di conformità al Regolamento REACH, ove applicabili”.

L’Interpello del MASE su Reach e EoW in pdf

Per maggiori dettagli si rinvia al riscontro ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, disponibile di seguito in formato .pdf

Per saperne di più

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