Esposizione a rischio amianto: la Cassazione su applicazione della prescrizione

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Interessante sentenza della Corte di Cassazione penale 2844/2021 in materia di prescrizione di reato, diritto alla difesa e tutela dei lavoratori, in questo caso da esposizione a rischio amianto, richiamando la applicazione del trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, [e non] quello vigente al momento dell’evento, seguendo un orientamento maturato nel 2018.
Vediamo di seguito il caso proposto nella sentenza in analisi ed il commento svolto dall’Avvocato Massimiliano Oggiano (Avv. Penalista) sul proprio blog nel quale è possibile trovare il testo della sentenza.

Il Caso della Sentenza Cass. Pen. Sez. IV, 2844/2021

Nel caso trattato un datore di lavoro veniva imputato di omicidio colposo nel periodo che va dal 1974 al 1978, non aveva impedito che una lavoratrice fosse esposta alla pericolosa fibra di amianto. La lavoratrice contraeva una patologia neoplastica correlata all’esposizione ad asbesto e per tale causa decedeva, in data 7 ottobre 2010.
Il reato contestato al datore di lavoro veniva dichiarato estinto per decorso dei termini prescrizionali, in sede di giudizio di appello (il calcolo dei termini di prescrizione della Corte di merito prendeva in considerazione la disciplina vigente al tempo della condotta colposa tenuta dal lavoratore e non quella vigente al momento dell’evento letale occorso alla lavoratrice).
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino aveva proposto ricorso rilevando come l’evento delittuoso si fosse consumato solo con la morte della persona offesa e come, pertanto, dovesse trovare applicazione la più severa disciplina della prescrizione operante in tale momento.

Cass. Pen. Sez. IV, 2844/2021: il commento di Massimiliano Oggiano su prescrizione e applicazione del trattamento sanzionatorio

Sul sito dell’avvocato Massimiliano Oggiano si osserva come questa pronuncia si pone nel solco di un orientamento della Suprema Corte in base al quale, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, che [deve] trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, [e non] quello vigente al momento dell’evento” (Cass. Pen., SS.UU., 19.7.2018, n. 40986). La Corte di Cassazione estende la portata della statuizione anche al regime della prescrizione del reato, in quanto istituto di diritto penale sostanziale.

Cass. Pen. Sez. IV, 2844/2021: la tutela del diritto alla difesa

Nel caso di specie la Corte di Cassazione, richiamando quanto già statuito nel luglio del 2018 a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso sottolineando come, al pari della sanzione penale, anche la disciplina prescrizione, rientrando nel novero delle norme di diritto penale sostanziale, deve essere applicata come vigente al momento della condotta e non al momento dell’evento, qualora questo sia differito nel tempo.
Scrive l’Avvocato che la Sentenza cerca di porre un freno al fenomeno della dilatazione a volte inaccettabile del tempo necessario al maturare della prescrizione nei processi per esposizione dei lavoratori ad amianto, caratterizzati da uno scollamento temporale veramente smisurato tra la condotta contestata e l’evento naturalistico, tale da compromettere finanche un congruo ed efficace espletamento del diritto alla difesa.

Redazione InSic

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