Chemicals, dal 1 dicembre le nuove regole

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Dal 1 dicembre 2012 entrano in vigore nuove regole per le sostanze chimiche, miscele e le relative schede di sicurezza: scade infatti il 30 novembre la deroga per l’adeguamento dei chemicals alla nuova disciplina prevista dal Reg. CLP (Reg. 1272/2008).
Vediamo nel dettaglio le prossime scadenze per sostanze, miscele e schede di sicurezza.
Dal 1 dicembre 2012 al 1 giugno 2015 le sostanze immesse sul mercato prima della data del 01.12.2010, dovranno seguire la classificazione prevista dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e dal Regolamento CLP, mentre per l’etichettatura e l’imballaggio si applicherà il Regolamento CLP.
Dal 1 giugno 2015 la classificazione,l’ etichettatura e l’imballaggio delle sostanze immesse sul mercato sia prima che dopo il 1 dicembre 2010, dovranno seguire il Regolamento CLP.
Per le miscele immesse sul mercato dopo il 1° giugno 2015 resta in vigore classificazione, etichettatura e imballaggio come da Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e come da Regolamento CLP.
Dal 1° giugno 2015 le miscele immesse sul mercato dopo il 1° giugno 2015, la classificazione, etichettatura e imballaggio seguirà il Regolamento CLP. Dal 1 giugno 2017 le miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 dovranno seguire classificazione, etichettatura e imballaggio come da solo Regolamento CLP.
Dal 1° dicembre 2012 al 1° giugno 2015 la scheda dati di sicurezza (SDS) delle sostanze e miscele immesse sul mercato dopo il 1° dicembre 2010, dovrà essere conforme all’allegato I del Regolamento (UE) n. 453/2010.
Poi, dal 1° giugno 2015 al 1° giugno 2017 la sds dovrà essere conforme all’allegato II del Reg. n. 453/2010 oppure dovrà essere conforme all’allegato I del Reg. n.453/2010 ma solo per le miscele immesse sul mercato prima del 01.06.15.
Dal 1° dicembre 2012 al 1° giugno 2015 le scheda dati di sicurezza (SDS) delle sostanze e miscele immesse sul mercato prima del 1° dicembre 2010, dovrà essere conforme all’allegato I del Reg. n. 453/2010.
Dal 1° giugno 2017 la SDS dovrà essere conforme solo all’allegato II del Reg. n. 453/2010.

Redazione InSic

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